Buongiorno, come al solito avrei bisogno del vostro utilissimo parere.
Il 5 gennaio scorso il titolare di un esercizio di somministrazione presenta allo sportello Suap scia di cessazione dell'attività commerciale sita in via........
Pochi giorni fa arriva Scia di subingresso da parte dell'acquirente della predetta attività commerciale avvenuta con atto notarile il 1 febbraio.
Nell'atto notarile è riportato quanto segue:
1- che la parte cedente risulta titolare ed unica proprietaria dell'azienda....etc. etc.
2- che detta attività è esercitata in forza delle autorizzazioni .......etc. etc.
[u]3- che in data 5 gennaio è stata trasmessa Scia di cessazione.........etc. etc.[/u]
4- che la parte cedente intende ora cedere l'anzidetta azienda...... etc. etc.
Mi chiedo se detta procedura risulti corretta oppure se si dovrà dichiarare irricevibile il subingresso per il fatto che il proprietario dell'azienda aveva già cessato l'attività.
Ringrazio anticipatamente
Tocchi un tema delicato. Cerchiamo di fare una sintesi. MAgari qualcuno puo' aggiungere qualche considerazione.
In generale, che cosa si intende per subingresso? Come tutti i beni privati, anche l?azienda puo' essere oggetto di trasferimento negoziale (affitto, vendita, conferimento, ecc.). Ai sensi dell?art. 2556 CC, il contrato deve essere un atto pubblico (occorre il notaio). L?azienda reca in se? beni materiali e immateriali. Nel legittimo trasferimento ai sensi del CC, il cessionario si appropria di tutte le utilit? dell azienda del cedente, ivi compresa la posizione abilitava amministrativa. Con il subingresso e? come se avvenisse una mera sostituzione soggettiva dato che la situazione giuridica amministrativa oggettiva non muta: stessi diritti, stessi oneri, stessi termini, ecc.
La PA ratifica il trasferimento ricevendo e registrando una mera comunicazione / scia unica (ne pu? prendere atto in modo formale ma anche no, basta registrate la fattispecie in back office). Solo l?accertata carenza dei requisiti del cessionario (ad esempio quelli morali) fa s? che questo non possa esercitare l?attivit? di impresa collegata al titolo abilitativo che prevede quei requisiti.
Tornando al tuo caso, sicuramente Tizio puo' vendere l?azienda a Caio (come detto, ? un bene privato liberamente negoziabile). La domanda e?: quell azienda, al momento del trasferimento, ha ancora, nella sua sfera giuridica, le abilitazioni amministrative in corso di validit??
Tutto dipende dal valore che dai a quella comunicazione di cessazione, che in modo sventurato, il cedente ha effettuato prima del contratto. Vista la situazione e visto che non e? trascorso 1 anno di sospensione che porterebbe alla decadenza [i]ex lege[/i], puoi considerare quella comunicazione di cessazione come un preavviso: tizio comunica oggi che sospende l?attivit? in attesa della vendita o della ripresa, magari invitando il privato a presentare subito una seconda comunicazione dove specifica meglio la questione (soluzione salomonica che pu? salvare capra e cavolo).
Se opti per la linea dura (e ci sta tutta), puoi fare come hai detto indicando che il nuovo soggetto deve presentare un avvio attivit? perche' le abilitazioni possedute dal cedente sono venute meno. Ergo, a prescindere dal trasferimento d?azienda (che resta tale), il cessionario non puo? agganciarsi ad una situazione giuridica abilitativa amministrativa che non esiste piu' in forza alla precedente comunicazione di cessazione.
In taluni casi, l?avvio attivit? al posto del subingresso non da? nessun problema (ugualmente in SCIA), in altri casi, potrebbe dare problemi.
Quindi, valuta tu la situazione
Il problema sta nel fatto che, la modulistica Suap, prevede nello stesso modello di poter comunicare la cessazione oppure la sospensione dell'attività. Nel caso in questione è stata scelta la strada della cessazione vera e propria. La cosa singolare è quella che, proprio oggi, il cedente fa una rettifica della cessazione dicendo che è avvenuta il 12/02/2021 e non più il 31/12/2020. Nell'atto di compravendita prodotto dal cessionario stipulato il 01/02/2021, è riportato, nelle premesse, che il cedente ha effettuato quella Scia di cessazione a partire dal 31/12/2020. E' chiaro che questa rettifica della comunicazione di cessazione vuole andare a riparare l'errore fatto con la precedente comunicazione ma non so se sia più possibile. Forse la soluzione potrebbe essere quella di invitare l'acquirente a presentare la Scia per una nuova attività (dopo aver fatto il diniego del subingresso ed anche il diniego della seconda comunicazione di cessazione).
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