Il titolare di un esercizio di vicinato non alimentare, in questo caso di solo abbigliamento, vorrebbe allestire una parte del negozio per la vendita di cose usate, non solo abiti ma anche mobili ed oggettistica varia. Ho letto quesiti similari trovati sul forum e vorrei avere una conferma sui seguenti punti:
1) Va presentata Scia per vendita di cose usate.
2) Occorre avere un registro? Nel caso trattasi di oggetti di valore modico sicuramente no. Ma se ho capito bene la Legge non stabilisce un parametro per poter distinguere quello che è modico da quello che non lo è. E allora: la vendita di un mobiletto di 100 Euro può ritenersi vendita modica? Come può il titolare stabilire una soglia oltre la quale deve ricorrere al registro?
3) Il registro deve essere vidimato dal Comune (come quello delle Agenzie d'Affari)?
4) L'attività che si va ad iniziare è da considerarsi attività secondaria rispetto quella di vicinato (prevalente)?
Chi me lo dice?
Curiosità professionale (potete anche non rispondere). Il titolare oggi fa lo scontrino a chi compera. Nel caso debba avere un registro, come si configura quest'altra contabilità? Ha due contabilità separate?
TI CONFERMO CHE VA PRESENTATA LA SCIA PER VENDITA DI COSE USATE E CHE
OCCORRE AVERE UN REGISTRO: SE COME CONSIGLIATO NEL FORUM IL VALORE SUPERA I 50 EURO!!!!!
IL REGISTRO CON L’ENTRATA IN VIGORE DAL 29/3 DEL DPR 160/2010, VA VIDIMATO DAL SUAP... DI SOLITO CONSIGLIAMO ANCHE L'AUTOVIDIMAZIONE. VEDI SUL FORUM MODELLI ELABORATI DALLA OMNIAVIS.
AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA LA SOCIETA' O IL TITOLARE STABILIRA' L'ATTIVITA' PREVALENTE. PER IL RESTO SE LE ATTIVITA' SONO SEPARATE AVRA' DUE CONTABILITA'....