Data: 2021-02-24 08:31:24

Il captatore informatico non incide sulla libertà di autodeterminazione

La Suprema Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la s[b]entenza n. 31604 del 11 novembre 2020,[/b] [b]esclude l'inquadrabilità del "captatore informatico" (cd. “trojan horse“) all’interno dei [i]"metodi o le tecniche idonei ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto"[/i] vietati dall’art. 188 cod. proc. pen.
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Ad avviso della Corte il "captatore informatico", lungi dal costituire un autonomo mezzo di ricerca della prova, è
solo una particolare modalità tecnica per effettuare l'intercettazione delle conversazioni tra presenti.
Pertanto,  si legge nella sentenza "[i]va escluso che il captatore informatico possa in inquadrarsi tra "i metodi o le tecniche" idonee ad influire sulla libertà di determinazione del soggetto, come tali vietati dall'art. 188 cod. proc. pen. Il trojan horse [b]non esercita alcuna pressione sulla libertà fisica e morale della persona[/b], non mira a manipolare o forzare un apporto dichiarativo, ma, nei rigorosi limiti in cui sono consentite le intercettazioni,[b] capta le comunicazioni tra terze persone, nella loro genuinità e spontaneità"[/i][/b]

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