Buongiorno.
Volevamo sapere se relativamente alla materia suap/attività produttive non siano stati previsti dalla normativa nazionale/regionale dei termini di sospensione causa covid ad esempio noi stiamo procedendo con delle decadenze, possiamo procedere?
Inoltre colgo l'occasione per chiedervi un parere in caso di un'avvio di un procedimento di decadenza effettuato dopo i 60 giorni di istruttoria previsti per una scia.
Grazie
Saluti
Vedi l'art. 103 del DL 18/2020. Riporto un paio di disposizioni:
[i]2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validit? per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivit?, alle segnalazioni certificate di agibilit?, nonch? alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1? agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2[/i]
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Dopo i 60 gg puoi intervenire come fosse AUTOTUTELA. Ocorre una motivazione rilevante. La giurisprudenza ha chiarito che non pu? essere una mera ripetizione di quello che dovevi fare prima ma non hai avuto il tempo per farlo.
Nella giurisprudenza puoi trovare questa sintesi:
[i]il provvedimento ? subordinato alla sussistenza dei presupposti consistenti: nell?illegittimit? originaria del provvedimento; nell?interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalit?; e nell?assenza di posizioni di affidamento consolidato in capo ai destinatari; da esplicitare attraverso una puntuale e convincente motivazione [/i]