MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 aprile 2012 , n. 75
Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di
conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (12G0094)
(GU n. 132 del 8-6-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2012
Capo I
Criteri
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di
qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma
2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto,
secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno
o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto
decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere
la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in
quindici anni la validita' temporale dei bolli metrici e della
marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10
m³/h;
Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunita'
europee;
Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135
del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di
misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di
trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio
degli stessi;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente
la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento
all'articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia;
Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla
messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di
conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del
medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Capo I
Criteri
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22;
c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e
visualizzare la quantita' di gas combustibile (volume o massa) che vi
passa attraverso;
d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una
sottounita' secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto,
installato su un contatore del gas che converte automaticamente la
quantita' misurata alle condizioni di misurazione in una quantita'
alle condizioni di base;
e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata
da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei
consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle
transazioni commerciali;
f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con
portata massima superiore a 10 m³/h dopo la loro messa in servizio,
secondo periodicita' definita in funzione del tipo di appartenenza o
a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione
di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il
controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di
conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicita'
definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di
riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette
o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali
diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle
lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di
sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di
conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto
funzionamento ed utilizzo;
i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di
conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta'
di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne
ha la disponibilita';
l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale
pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui
contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi
notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della
conformita', e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione
certificata di inizio attivita' all'Unione italiana delle Camere di
Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitoria di
cui all'articolo 20;
p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato
elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste
nell'allegato II;
q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
r) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione
periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a
seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione
certificata di inizio attivita' - Scia;
s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
Capo I
Criteri
Art. 3
Controlli successivi
1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora
utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai
seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h
sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica di cui al
comma 1, lettera a).
3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai
dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli
rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del tipo
o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente
regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo
economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti
controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di
conversione.
Capo I
Criteri
Art. 4
Criteri per la verificazione periodica
1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta
sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi,
hanno una validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della
loro apposizione in sede di accertamento della conformita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con
la conversione della temperatura che indicano il solo volume
convertito.
3. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori del
gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di
conversione e' riportata nell'allegato I.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a
quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della
stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma
armonizzata o Raccomandazione OIML.
5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o
Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di
verificazione periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002,
rispettivamente ai punti 2 e 8.
6. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che
esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori
del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare
degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto
informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.
7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di
conversione che e' stato sottoposto alla verificazione periodica
esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici
successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto
elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi
effettuati.
8. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono
conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito
positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito
negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
9. Nel caso di strumenti gia' in uso, il libretto metrologico di
cui al comma 6 e' fornito da chi effettua la verificazione periodica
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Capo I
Criteri
Art. 5
Criteri per i controlli metrologici casuali
1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui
dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei
contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad
intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso.
Sono altresi' eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il
titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne
fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.
2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o
piu' delle prove previste per la verificazione periodica e gli
strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3,
4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.
3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML
(Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi
tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati
dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali
sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti
nell'allegato MI-002.
4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora
utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di
energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici
casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.
5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente
regolamento.
Capo I
Criteri
Art. 6
Soggetti incaricati dell'esecuzione
della verificazione periodica
1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata
massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione e'
effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a
Unioncamere.
Capo I
Criteri
Art. 7
Soggetti incaricati dei controlli casuali
1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di
conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono
effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e
misure.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 8
Generalita'
1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4,
comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione
di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica
secondo le periodicita' previste all'allegato I, che decorrono
dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura
metrologica supplementare.
2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di
conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza
della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei
propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di
etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
3. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato
mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui
all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli
rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di cui
al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno
non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della
verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal
presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di
cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni
previste all'allegato II.
5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo recante
gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2,
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso
un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas
e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione
periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della
fornitura.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 9
Procedure per la verificazione periodica
1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei
contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di
conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici
requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo
smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di
quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle
more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo
3, la verificazione periodica e' eseguita tenendo conto dei principi
desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della
pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla
relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali
procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.
2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non
devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore
massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si
esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli
strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo
tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.
3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la
verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura
rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del
regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e
del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli
strumenti sono destinati a misurare.
4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze
pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione
annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidita'
ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione e'
utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a
pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.
5. Nel caso in cui la verificazione del contatore del gas in
servizio e' effettuata con un contatore di controllo (master meter)
questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo
dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di
taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un
terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il
contatore di controllo deve essere munito di un certificato di
taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e'
destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione
certificata di inizio attivita' a Unioncamere sottopone i propri
contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza
annuale.
6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono
essere utilizzati per la verificazione del contatore del gas anche
sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del
comma 5.
7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da
svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
8. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone
sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove
e' riportato il logo recante gli elementi identificativi
dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso
all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della
verificazione stessa.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 10
Organismi
1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno
presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco e' reso pubblico,
e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene
almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi
operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli
utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica;
g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione;
h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 11
Riparazione degli strumenti
1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui
dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi
possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del
dispositivo di conversione nel luogo dell'attivita' purche' muniti
del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b), e non
utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica
non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere
riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica,
purche' muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del
titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal
riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione
della verificazione periodica.
2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di
conversione richiede una nuova verificazione periodica nei casi in
cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la
rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di
tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i
sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare,
fino all'esecuzione della verificazione periodica.
3. La verificazione periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 12
Obblighi del titolare del contatore del gas
e del dispositivo di conversione
1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di
conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente
la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi
previsti all'articolo 13, comma 2, del contatore del gas e del
dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del
gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la
documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico
che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato
II;
c) mantengono l'integrita' dell'etichetta apposta in sede di
verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono
l'applicazione al riparatore.
Capo II
Verificazione periodica
Art. 13
Elenco titolari di contatori del gas
e dei dispositivi di conversione
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le
informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi
riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti
dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a
trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari
dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile
dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della
vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del
contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;
b) indirizzo presso cui il contatore del gas e, se presente, il
dispositivo di conversione e' in servizio qualora diverso dal
precedente;
c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se
presente;
e) marca e modello del contatore del gas e del dispositivo di
conversione, se presente;
f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del dispositivo
di conversione, se presente;
g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
h) numero di serie del contatore del gas e del dispositivo di
conversione, se presente;
i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del
dispositivo di conversione, se presente;
l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del
dispositivo di conversione, se presente.
Capo III
Organismi
Art. 14
Presupposti e requisiti
1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere
nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente
regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia la
riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.
2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara
di operare in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
(Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che
effettuano attivita' di ispezione), e rispetta i requisiti di cui al
presente regolamento e alle altre norme applicabili.
3. Se l'organismo non e' gia' accreditato, entro 270 giorni
dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il certificato di
accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento
che attesti che l'organismo e' accreditato come organismo che
esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti di
autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 90
giorni, sono revocati.
4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano un responsabile per
l'attivita' di verificazione periodica disciplinata dal presente
regolamento.
Capo III
Organismi
Art. 15
Indipendenza degli organismi e sigilli
1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui
all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la
funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre,
nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di
indipendenza di cui all'appendice A, puo' eseguire solo la
verificazione periodica.
2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di
riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in
maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il
responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
3. I sigilli applicati sui contatori di gas e sui dispositivi di
conversione in sede di verificazione periodica da parte
dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a
seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a
salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei
dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli
organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della
conformita'.
4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi
in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da'
evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.
Capo III
Organismi
Art. 16
Modalita' di segnalazione
1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad
Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della
Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno
la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche sulla base
delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva
dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia
contiene:
a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione
dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di
accreditamento e' stata accettata;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di
contatori di gas e convertitori di volume sui quali effettua la
verificazione periodica;
c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per
l'esecuzione della verificazione;
d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il
responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della
documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le
operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni
periodiche effettuate;
g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni
con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione
periodica ed alla gestione dei campioni.
2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione
provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel
logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta
presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della
verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede
legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una
circonferenza.
3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che
utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si
distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione
periodica.
4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza
sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.
Capo III
Organismi
Art. 17
Divieto di prosecuzione dell'attivita'
e provvedimenti di autotutela
1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della
segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo
corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salva
la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da
Unioncamere stessa.
2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere puo' incidere
sul provvedimento consolidatosi solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del
comma 3 purche' sia verificato che sono state rese, in sede di Scia,
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta', false e mendaci.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato, sentito
l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione
adottata nonche', l'indicazione del termine e dell'organo cui deve
essere presentato l'eventuale ricorso.
4. Le verifiche gia' programmate con l'organismo oggetto di
provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di
autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate dal
titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro
60 giorni lavorativi con un altro organismo.
Capo III
Organismi
Art. 18
Obbligo di registrazione e di comunicazione
1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna
delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di
verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del
contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di
conversione, se presente, e' in servizio se diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se
presente;
e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del
dispositivo di conversione, se presente;
f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di
conversione, se presente;
g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del
dispositivo di conversione, se presente;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del
dispositivo di conversione, se presente;
l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della
verificazione;
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato
esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul
quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione
periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo
esito, positivo o negativo.
Capo III
Organismi
Art. 19
Vigilanza sugli organismi
1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita'
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
2. Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il
procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta'
di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili nello specifico
rispetto a quanto gia' verificato e documentato dall'organismo
nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque
necessaria una verifica ulteriore.
3. La vigilanza sulle verifiche effettuate, sugli strumenti in
servizio, dagli organismi e' svolta dalla Camera di commercio
competente per territorio, fino all'1 per cento degli strumenti
verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le
risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della
Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
l'organismo comunica alla Camera di commercio competente per
territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica
con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle
Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.
Capo IV
Disposizioni transitorie
Art. 20
Periodo transitorio
1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana le Camere di commercio continuano ad effettuare la
verificazione periodica dei dispositivi di conversione di cui al
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 aprile 2012
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328
Capo IV
Disposizioni transitorie
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo IV
Disposizioni transitorie
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo IV
Disposizioni transitorie
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico
10.06.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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