Data: 2012-06-10 05:47:07

DM 75/2012 - controlli metrologici successivi sui contatori del Gas

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2012 , n. 75
Regolamento concernente i  criteri  per  l'esecuzione  dei  controlli
metrologici successivi sui contatori  del  Gas  e  i  dispositivi  di
conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo  2  febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (12G0094)
         
(GU n. 132 del 8-6-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2012
            Capo I

Criteri


         

       



                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  r),  della
Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni  ed  in  particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici  delle  Camere  di
commercio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni  e  delle  risorse  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio,  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo  5,  comma
2, che attribuisce le funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003,  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto,
secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con  uno
o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli  metrologici
successivi  sugli  strumenti  di  misura  disciplinati  dal  predetto
decreto legislativo;
  Visto il decreto ministeriale  29  agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27  settembre  2007,  che  incarica  le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere
la  vigilanza  sul  mercato  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa  all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e in servizi energetici e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE;
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21,  che  fissa  in
quindici anni la  validita'  temporale  dei  bolli  metrici  e  della
marcatura CE apposti sui contatori del gas  con  portata  fino  a  10
m³/h;
  Vista la legge 20  novembre  2009,  n.  166,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  Giustizia  delle  Comunita'
europee;
  Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135
del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i  sistemi  di
misura installati nell'ambito delle reti  nazionali  e  regionali  di
trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso  ed  al  commercio
degli stessi;
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo19, concernente la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia;
  Eseguita la procedura  di  informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di  notifica  83/189/CEE  recepita
con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi  alla
messa in servizio relativi ai contatori  del  gas  e  dispositivi  di
conversione del volume,  definiti  all'allegato  MI-002  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni  del
medesimo decreto,  con  esclusione  dei  sistemi  di  misura  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
  b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22;
  c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare  e
visualizzare la quantita' di gas combustibile (volume o massa) che vi
passa attraverso;
  d) «dispositivo di conversione», dispositivo  che  costituisce  una
sottounita' secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto,
installato su un contatore del gas che  converte  automaticamente  la
quantita' misurata alle condizioni di misurazione  in  una  quantita'
alle condizioni di base;
  e) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali;
  f) «verificazione periodica dei contatori del  gas»,  il  controllo
metrologico legale periodico effettuato sui  contatori  del  gas  con
portata massima superiore a 10 m³/h dopo la loro messa  in  servizio,
secondo periodicita' definita in funzione del tipo di appartenenza  o
a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante  rimozione
di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
  g) «verificazione periodica dei  dispositivi  di  conversione»,  il
controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi  di
conversione dopo la loro  messa  in  servizio,  secondo  periodicita'
definita in  funzione  del  tipo  di  appartenenza  o  a  seguito  di
riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di  etichette
o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
  h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici  legali
diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui  alle
lettere  f)  e  g),  ivi  compresi  quelli  effettuati  in  sede  di
sorveglianza,  eseguiti  su  contatori  del  gas  e  dispositivi  di
conversione  in  servizio  intesi  ad  accertare  il  loro  corretto
funzionamento ed utilizzo;
  i)  «titolare  del  contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta'
di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo,  ne
ha la disponibilita';
  l)  «raccomandazione  OIML»,  la  Raccomandazione  internazionale
pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
  m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno  degli  organismi
europei di normalizzazione elencati nell'allegato I  della  direttiva
98/34/CE sulla base di una  richiesta  presentata  dalla  Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
  n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
  o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico,  applicati  sui
contatori del gas  e  sui  sistemi  di  conversione  dagli  organismi
notificati  e  dai  fabbricanti  in  sede  di  accertamento  della
conformita', e dagli organismi che hanno presentato una  segnalazione
certificata di inizio attivita' all'Unione italiana delle  Camere  di
Commercio, e dalle stesse Camere durante il  periodo  transitoria  di
cui all'articolo 20;
  p)  «libretto  metrologico»,  il  libretto,  anche  in  formato
elettronico, su cui vengono annotate tutte le  informazioni  previste
nell'allegato II;
  q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita'  di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni;
  r) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito  nella
norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  che  effettua  la  verificazione
periodica dei contatori del gas e dei dispositivi  di  conversione  a
seguito  della  presentazione  a  Unioncamere  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' - Scia;
  s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 3


                        Controlli successivi

  1. I contatori del gas e  i  dispositivi  di  conversione,  qualora
utilizzati per le funzioni  di  misura  legali,  sono  sottoposti  ai
seguenti controlli successivi:
  a) verificazione periodica;
  b) controlli metrologici casuali.
  2. I contatori del gas di portata massima non superiore a  10  m³/h
sono esclusi dall'obbligo della verificazione  periodica  di  cui  al
comma 1, lettera a).
  3. In sede di controlli successivi, ai  contatori  del  gas  ed  ai
dispositivi di  conversione,  non  sono  aggiunti  ulteriori  sigilli
rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del  tipo
o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.
  4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi  e  di  meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute  nel  presente
regolamento possono  essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico  apposite  direttive  per  l'effettuazione  dei  suddetti
controlli successivi sui contatori  del  gas  e  sui  dispositivi  di
conversione.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 4


              Criteri per la verificazione periodica

  1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta
sui contatori del gas con portata massima fino a  10  m³/h  compresi,
hanno una validita' temporale di 15 anni decorrenti  dall'anno  della
loro apposizione in sede di accertamento della conformita'.
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h  compresi,  con
la  conversione  della  temperatura  che  indicano  il  solo  volume
convertito.
  3. La periodicita' della verificazione periodica dei contatori  del
gas diversi da quelli  di  cui  al  comma  1  e  dei  dispositivi  di
conversione e' riportata nell'allegato I.
  4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione  periodica
dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione  sono  pari  a
quelli fissati per i controlli in servizio, in  corrispondenza  della
stessa tipologia  e  classe  di  accuratezza,  dalla  relativa  Norma
armonizzata o Raccomandazione OIML.
  5.  Nei  casi  in  cui  le  pertinenti  norme  armonizzate  o
Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le  verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede  di
verificazione periodica sono quelli riportati  nell'allegato  MI-002,
rispettivamente ai punti 2 e 8.
  6. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che
esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori
del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per  il  titolare
degli  stessi,  di  un  libretto  metrologico,  anche  su  supporto
informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.
  7.  Il  titolare  del  contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione che e'  stato  sottoposto  alla  verificazione  periodica
esibisce, su richiesta degli  incaricati  dei  controlli  metrologici
successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto
elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli  interventi
effettuati.
  8.  Nell'allegato  III  sono  riportati  i  disegni  cui  devono
conformarsi:
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
positivo della verificazione periodica;
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
  9. Nel caso di strumenti gia' in uso, il  libretto  metrologico  di
cui al comma 6 e' fornito da chi effettua la verificazione  periodica
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 5


            Criteri per i controlli metrologici casuali

  1. I controlli metrologici casuali sui  contatori  del  gas  e  sui
dispositivi  di  conversione  in  servizio  presso  i  titolari  dei
contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono  eseguiti  ad
intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso.
Sono altresi' eseguiti controlli casuali in  contraddittorio  ove  il
titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne
fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.
  2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo  i  casi,  una  o
piu' delle prove  previste  per  la  verificazione  periodica  e  gli
strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi  2,  3,
4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.
  3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o  Raccomandazioni  OIML
(Documenti  normativi)  non  prevedono  specifici  errori  massimi
tollerati per le verifiche sugli strumenti in  servizio  disciplinati
dal presente regolamento, detti errori in sede di  controlli  casuali
sono  superiori  del  50  per  cento  rispetto  a  quelli  stabiliti
nell'allegato MI-002.
  4. I contatori del gas ed i  dispositivi  di  conversione,  qualora
utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla  produzione  di
energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli  metrologici
casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.
  5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere  funzioni  di
vigilanza  sulla  corretta  applicazione  delle  norme  del  presente
regolamento.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 6


                Soggetti incaricati dell'esecuzione
                    della verificazione periodica

  1. La verificazione periodica dei contatori  del  gas  con  portata
massima superiore a 10 m³/h  e  dei  dispositivi  di  conversione  e'
effettuata  da  organismi  che  hanno  presentato  apposita  Scia  a
Unioncamere.

       
     
         

            Capo I

Criteri


         

       
                              Art. 7


              Soggetti incaricati dei controlli casuali

  1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei  dispositivi  di
conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  c)  e  d),  sono
effettuati dalle Camere di commercio.
  2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 8


                            Generalita'

  1. I contatori del gas diversi da quelli  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione
di  misura  legale,  sono  sottoposti  alla  verificazione  periodica
secondo  le  periodicita'  previste  all'allegato  I,  che  decorrono
dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare.
  2.  Il  titolare  del  contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione richiede la verificazione  periodica  entro  la  scadenza
della precedente o entro  10  giorni  dall'avvenuta  riparazione  dei
propri strumenti se tale riparazione ha comportato  la  rimozione  di
etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
  3. L'esito positivo  della  verificazione  periodica  e'  attestato
mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica  di  cui
all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli  eventuali  sigilli
rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di  cui
al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale  contrassegno
non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto  della
verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
  4. In  occasione  della  verificazione  periodica  contemplata  dal
presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di
cui  all'articolo  4,  comma  6,  l'annotazione  delle  informazioni
previste all'allegato II.
  5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo  recante
gli  elementi  identificativi  previsti  all'articolo  16,  comma  2,
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
  6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
del gas e il dispositivo di conversione risultino  installati  presso
un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas
e del dispositivo di conversione  richiede  una  nuova  verificazione
periodica  entro  30  giorni  dall'avvenuta  riattivazione  della
fornitura.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 9


              Procedure per la verificazione periodica

  1. Le  procedure  da  seguire  nella  verificazione  periodica  dei
contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di
conversione sono  rivolte  ad  accertare  il  rispetto  di  specifici
requisiti,  escludendosi  qualsiasi  operazione  che  comporti  lo
smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione  di
quelli a protezione delle sonde di  pressione  e  temperatura.  Nelle
more dell'adozione delle direttive previste al comma 4  dell'articolo
3, la verificazione periodica e' eseguita tenendo conto dei  principi
desumibili dalle prescrizioni in materia di  verificazione  CE  della
pertinente  norma  armonizzata  europea  o,  in  sua  assenza,  dalla
relativa raccomandazione OIML.  Si  applicano  inoltre  le  eventuali
procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.
  2. Gli  strumenti  utilizzati  nella  verificazione  periodica  non
devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo  dell'errore
massimo tollerato previsto per  la  tipologia  di  controllo  che  si
esegue;  in  particolare  l'incertezza  estesa  di  taratura  degli
strumenti non deve essere superiore ad un terzo  dell'errore  massimo
tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.
  3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la
verificazione  periodica  sono  muniti  di  certificato  di  taratura
rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai  sensi  del
regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e
del Consiglio, per la  grandezza  ed  il  campo  di  misura  che  gli
strumenti sono destinati a misurare.
  4. Gli strumenti utilizzati  per  la  misurazione  delle  grandezze
pressione  e  temperatura  sono  sottoposti  alla  certificazione
annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidita'
ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione  della  pressione  e'
utilizzato un banco manometrico  del  tipo  «a  pesi  diretti»  o  «a
pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.
  5. Nel caso in cui  la  verificazione  del  contatore  del  gas  in
servizio e' effettuata con un contatore di controllo  (master  meter)
questo non deve essere affetto da un errore  superiore  ad  un  terzo
dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di
taratura del contatore di controllo non deve essere superiore  ad  un
terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in  servizio.  Il
contatore di controllo  deve  essere  munito  di  un  certificato  di
taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti  designati  ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e'
destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una  segnalazione
certificata di inizio attivita'  a  Unioncamere  sottopone  i  propri
contatori di  controllo  alla  suddetta  certificazione  con  cadenza
annuale.
  6. In alternativa al contatore di controllo (master meter)  possono
essere utilizzati per la verificazione del contatore  del  gas  anche
sistemi di misura equivalenti i  quali  rispettano  i  requisiti  del
comma 5.
  7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni  da
svolgere  sono  nella  disponibilita'  materiale  dell'organismo  che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero  secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
  8. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone
sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove
e'  riportato  il  logo  recante  gli  elementi  identificativi
dell'organismo che lo appone e la data. Il  contrassegno  e'  rimosso
all'atto della nuova richiesta di  verificazione  periodica  o  della
verificazione stessa.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 10


                              Organismi

  1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
  2.  L'Unioncamere  forma  l'elenco  degli  organismi  che  hanno
presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco e' reso pubblico,
e' consultabile anche per via informatica  e  telematica  e  contiene
almeno i seguenti dati:
  a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
  b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica;
  c) indirizzo completo della sede  legale  e  delle  eventuali  sedi
operative ove viene svolta l'attivita' di verificazione periodica;
  d)  elementi  identificativi  assegnati,  compresi  i  sigilli
utilizzati;
  e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;
  f) recapito telefonico, di fax  ed  eventuale  indirizzo  di  posta
elettronica;
  g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione;
  h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 11


                    Riparazione degli strumenti

  1. Qualora i controlli successivi  sui  contatori  del  gas  e  sui
dispositivi di conversione del volume hanno  esito  negativo,  questi
possono essere detenuti dal titolare del  contatore  del  gas  e  del
dispositivo di conversione nel luogo  dell'attivita'  purche'  muniti
del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b), e  non
utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione  periodica
non  avviene  contestualmente  alla  riparazione,  possono  essere
riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione  periodica,
purche' muniti di  sigilli  provvisori  applicati,  a  richiesta  del
titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione,  dal
riparatore in sostituzione di  quelli  rimossi,  fino  all'esecuzione
della verificazione periodica.
  2.  Il  titolare  del  contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione richiede una nuova verificazione periodica  nei  casi  in
cui provvede a riparazioni dei propri  strumenti  che  comportano  la
rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di
tipo elettronico. Gli  strumenti  possono  essere  utilizzati  con  i
sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto  titolare,
fino all'esecuzione della verificazione periodica.
  3. La verificazione periodica e' eseguita  entro  30  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 12


            Obblighi del titolare del contatore del gas
                  e del dispositivo di conversione

  1.  I  titolari  dei  contatori  del  gas  e  dei  dispositivi  di
conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
  a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di  commercio  competente
la data di inizio e  di  fine  dell'utilizzo  e  gli  altri  elementi
previsti all'articolo 13, comma  2,  del  contatore  del  gas  e  del
dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;
  b) garantiscono il corretto funzionamento dei  loro  contatori  del
gas  e  dei  dispositivi  di  conversione,  conservano  inoltre  la
documentazione a corredo dello strumento e  il  libretto  metrologico
che contiene almeno gli elementi informativi riportati  nell'allegato
II;
  c)  mantengono  l'integrita'  dell'etichetta  apposta  in  sede  di
verificazione periodica, nonche'  di  ogni  altro  marchio,  sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  d) curano l'integrita' dei sigilli  provvisori  di  cui  richiedono
l'applicazione al riparatore.

       
     
         

            Capo II

Verificazione periodica


         

       
                              Art. 13


                Elenco titolari di contatori del gas
                  e dei dispositivi di conversione

  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi
riguardanti le attivita' di verificazione  periodica  e  degli  esiti
dell'attivita'  relativa  ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere.
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione,  consultabile
dal pubblico anche per via informatica  e  telematica  ai  soli  fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della
vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;
  b) indirizzo presso cui il contatore del gas  e,  se  presente,  il
dispositivo  di  conversione  e'  in  servizio  qualora  diverso  dal
precedente;
  c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
  d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione,  se
presente;
  e) marca e modello del contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione, se presente;
  f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del  dispositivo
di conversione, se presente;
  g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
  h) numero di serie del contatore  del  gas  e  del  dispositivo  di
conversione, se presente;
  i) data di messa in servizio e di cessazione del  contatore  e  del
dispositivo di conversione, se presente;
  l) specifica dell'eventuale uso  temporaneo  del  contatore  e  del
dispositivo di conversione, se presente.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 14


                      Presupposti e requisiti

  1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia  a  Unioncamere
nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente
regolamento  effettuano  sia  la  verificazione  periodica,  sia  la
riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.
  2. L'organismo al momento della presentazione della  Scia  dichiara
di operare in  conformita'  alla  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020
(Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che
effettuano attivita' di ispezione), e rispetta i requisiti di cui  al
presente regolamento e alle altre norme applicabili.
  3. Se  l'organismo  non  e'  gia'  accreditato,  entro  270  giorni
dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il  certificato  di
accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento
che  attesti  che  l'organismo  e'  accreditato  come  organismo  che
esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma  UNI  CEI
EN ISO/IEC 17020. In assenza  di  tale  adempimento  gli  effetti  di
autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo  ulteriori  90
giorni, sono revocati.
  4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano  un  responsabile  per
l'attivita' di  verificazione  periodica  disciplinata  dal  presente
regolamento.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 15


              Indipendenza degli organismi e sigilli

  1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui
all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la
funzione di verificazione periodica e quella di  riparazione  mentre,
nel caso  in  cui  detto  organismo  rispetta  i  criteri  minimi  di
indipendenza  di  cui  all'appendice  A,  puo'  eseguire  solo  la
verificazione periodica.
  2. Nei casi  in  cui  l'organismo  esercita  anche  l'attivita'  di
riparazione, la funzione di  verificazione  periodica  e'  svolta  in
maniera  distinta  ed  indipendente  da  quella  di  riparazione;  il
responsabile della verificazione periodica dipende  direttamente  dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
  3. I sigilli applicati sui contatori di gas e  sui  dispositivi  di
conversione  in  sede  di  verificazione  periodica  da  parte
dell'organismo incaricato al fine di ripristinare  quelli  rimossi  a
seguito di riparazione o per  altra  qualsiasi  causa  gia'  posti  a
salvaguardia  dell'inaccessibilita'  agli  organi  interni  e  dei
dispositivi di taratura, sono  equivalenti  a  quelli  apposti  dagli
organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento  della
conformita'.
  4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei  casi
in cui svolge contestualmente anche le funzioni di  riparazione,  da'
evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 16


                      Modalita' di segnalazione

  1.  Gli  organismi  interessati  presentano  apposita  Scia  ad
Unioncamere che, per gli  accertamenti,  si  avvale  di  norma  della
Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno
la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche  sulla  base
delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva
dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia
contiene:
  a)  copia  del  certificato  di  accreditamento  o  dichiarazione
dell'organismo  nazionale  di  accreditamento  che  la  domanda  di
accreditamento e' stata accettata;
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
contatori di gas e convertitori  di  volume  sui  quali  effettua  la
verificazione periodica;
  c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale  per
l'esecuzione della verificazione;
  d)  la  dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
  e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;
  f)  l'impegno  a  conservare  per  almeno  5  anni  copia  della
documentazione,  anche  su  supporto  informatico,  comprovante  le
operazioni di verificazione  periodica  effettuate  con  le  relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi  delle  verificazioni
periodiche effettuate;
  g) documentazione relativa alle procedure  tecniche  ed  istruzioni
con particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  verificazione
periodica ed alla gestione dei campioni.
  2. L'Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  segnalazione
provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire  nel
logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta
presentazione della segnalazione ed il nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto  numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha  la  sede
legale e da tale sigla  separato  da  una  stella,  iscritti  in  una
circonferenza.
  3.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che  al  distacco  si
distruggono,  ai  fini  della  riparazione  e  della  verificazione
periodica.
  4.  I  costi  relativi  agli  accertamenti  ed  alla  vigilanza
sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
  5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 17


              Divieto di prosecuzione dell'attivita'
                    e provvedimenti di autotutela

  1. L'Unioncamere  entro  60  giorni  procede  alla  verifica  della
segnalazione e delle  dichiarazioni  e  certificazioni  poste  a  suo
corredo, e, in  caso  di  verificata  assenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita',  salva
la  regolarizzazione  della  stessa  entro  un  termine  fissato  da
Unioncamere stessa.
  2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere puo'  incidere
sul provvedimento consolidatosi solo:
  a) mediante provvedimenti in autotutela  ai  sensi  degli  articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
  b) mediante procedura interdittiva di  cui  al  primo  periodo  del
comma 3 purche' sia verificato che sono state rese, in sede di  Scia,
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto  di
notorieta', false e mendaci.
  3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e'  adottato,  sentito
l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione
adottata nonche', l'indicazione del termine e  dell'organo  cui  deve
essere presentato l'eventuale ricorso.
  4.  Le  verifiche  gia'  programmate  con  l'organismo  oggetto  di
provvedimenti di inibizione della prosecuzione  dell'attivita'  o  di
autotutela da parte di Unioncamere devono  essere  riprogrammate  dal
titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro
60 giorni lavorativi con un altro organismo.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 18


            Obbligo di registrazione e di comunicazione

  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  sette  giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi  hanno  effettuato  operazioni  di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;
  b) indirizzo presso cui il contatore del gas e  il  dispositivo  di
conversione, se presente, e' in servizio se diverso dal precedente;
  c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);
  d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione,  se
presente;
  e) marca,  modello  e  categoria,  del  contatore  del  gas  o  del
dispositivo di conversione, se presente;
  f) numero di serie del contatore  del  gas  o  del  dispositivo  di
conversione, se presente;
  g) portata minima e portata massima del contatore del gas;
  h) data di messa in servizio e di cessazione del  contatore  e  del
dispositivo di conversione, se presente;
  i) specifica dell'eventuale uso  temporaneo  del  contatore  e  del
dispositivo di conversione, se presente;
  l) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione;
  m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
  n) eventuali anomalie riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato
esito negativo;
  o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
  2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul
quale riporta, in ordine cronologico, le richieste  di  verificazione
periodica pervenute, la loro  data  di  esecuzione  con  il  relativo
esito, positivo o negativo.

       
     
         

            Capo III

Organismi


         

       
                              Art. 19


                      Vigilanza sugli organismi

  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
  2. Unioncamere, in  qualita'  di  ente  incaricato  di  gestire  il
procedimento che consente agli organismi di operare, ha  la  facolta'
di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili  nello  specifico
rispetto  a  quanto  gia'  verificato  e  documentato  dall'organismo
nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020,  salvo  i  casi  in  cui  si  ritenga  comunque
necessaria una verifica ulteriore.
  3. La vigilanza sulle  verifiche  effettuate,  sugli  strumenti  in
servizio,  dagli  organismi  e'  svolta  dalla  Camera  di  commercio
competente per territorio,  fino  all'1  per  cento  degli  strumenti
verificati dagli organismi computati su base annuale. I  mezzi  e  le
risorse necessari alla  verifica  sono  messi  a  disposizione  della
Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
l'organismo  comunica  alla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio l'utente presso cui effettua  la  verificazione  periodica
con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
  5. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle
Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

       
     
         

            Capo IV

Disposizioni transitorie


         

       
                              Art. 20


                        Periodo transitorio

  1. Per un periodo di due  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  regolamento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  le  Camere  di  commercio  continuano  ad  effettuare  la
verificazione periodica dei dispositivi  di  conversione  di  cui  al
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 aprile 2012

                                                Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328

       
     
         

            Capo IV

Disposizioni transitorie


         

       
                                                          Allegato I


              Parte di provvedimento in formato grafico



       
     
         

            Capo IV

Disposizioni transitorie


         

       
                                                          Allegato II


              Parte di provvedimento in formato grafico



       
     
         

            Capo IV

Disposizioni transitorie


         

       
                                                        Allegato III


              Parte di provvedimento in formato grafico



       
     
10.06.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
07:46:16

 

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