Data: 2012-06-09 09:14:28

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Buongiorno,
nel mio Comune le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono completamente liberalizzate: non è prevista alcuna forma di programmazione per cui applico la Scia ( no rilascio autorizzazione) anche per le nuove aperture. E' corretto? Qual è  la fonte normativa che mi permette ciò  ( non riesco più a trovarla) .
Grazie 

riferimento id:5799

Data: 2012-06-09 12:44:01

Re:ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ben fai ad applicare la scia.
Già dal d.lgs. 59/2010 (direttiva servizi di recepimento della Bolkestein) era applicabile la scia in assenza di programmazione, ma con la modifica introdotta alla l.r. 6/2010 dalla l.r. 3/2012 anche a livello regionale è stata recepita la direttiva.

In particolare l'art. 69 comma 3 recita:
[i]L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. [color=red]L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA[/color] di cui all'articolo 19 della l. 241/1990[/i]

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