:-\ Relativamente a quanto disposto all'art. 56 comma 4 della LR 42/2000 che testualmente recita : "4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico" chiedo se con la definizione "organizzata" si intenda la pubblicizzazione mediante sito internet e/o la gestione mediante agenzia o cos'altro? abbiamo diversi singoli appartamenti che vengono affittati dai proprietari, pubblicizzati in internet ecc che non hanno fatto DIA per l'attività di CAV ed ora, con l'applicazione dell'imposta di soggiorno, si rende più che mai necessario regolarizzare tutte le attività ricettive. grazie
:-\ Relativamente a quanto disposto all'art. 56 comma 4 della LR 42/2000 che testualmente recita : "4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico" chiedo se con la definizione "organizzata" si intenda la pubblicizzazione mediante sito internet e/o la gestione mediante agenzia o cos'altro? abbiamo diversi singoli appartamenti che vengono affittati dai proprietari, pubblicizzati in internet ecc che non hanno fatto DIA per l'attività di CAV ed ora, con l'applicazione dell'imposta di soggiorno, si rende più che mai necessario regolarizzare tutte le attività ricettive. grazie
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Un soggetto A può avere "n" appartamenti che può dare in locazione a terzi liberamente senza costituire una struttura ricettiva.
Perchè vi sia una struttura ricettiva occorre che vi sia una AZIENDA, una organizzazione di mezzi e personale, a carattere imprenditoriale, destinata alla produzione del servizio ricettivo.
Ciò premesso, se A affitta i propri appartamenti singolarmente senza una OFFERTA UNITARIA ed ORGANIZZATA non rientra nelle CAV ma, al limite, rientrerà nell'affittacamere ("n" distinti affittacamere).
Non esiste un LIMITE PRECISO ma alcuni indizi per dedurre la presenza di una CAV.
1) prenotazione unitaria (io telefono e mi viene offerto uno degli "n" appartamenti
2) pubblicizzazione unitaria (all'interno del medesimo sito)
3) servizi accessori unitari (stesso servizio di pulizia, stessi servizi di manutenzione ecc.....).
Buongiorno,
approfittando della vostra cortesia vorrei porvi alcuni quesiti relativamente alla differenziazione esistente tra “casa vacanze” e “contratto di locazione ad uso turistico”.
In particolare vorrei porvi il seguente caso:
Quale proprietaria di un immobile posto in centro a Firenze vorrei poterlo affittare per brevi periodi (ciascuno inferiore a 30gg). Informandomi mi è stato fatto notare che in centro a Firenze non sarebbe possibile aprire nuove attività di “Casa vacanze” in quanto andrebbe a modificare la destinazione d’uso dell’appartamento da residenziale ad uso “imprenditoriale” (non so se mi sono espressa correttamente in effetti).
Detto ciò l’unica possibilità che avrei sarebbe dunque quella di affittare l’appartamento con contratto di locazione.
Il mio appartamento sarebbe inoltre suddiviso al suo interno in due porzioni (subalterni) che potrebbero essere all’occorrenza rese semi-indipendenti.
Le domande sarebbero dunque:
1- Posso stipulare due contratti d’affitto (uno per ciascuna porzione) nello stesso periodo di tempo (stesso weekend, stessa settimana, ecc…)?
2- Posso pubblicizzare l’appartamento (entrambe le porzioni) in un unico sito web personale (ho pratica nella realizzazione di siti web perciò farlo non mi sarebbe difficile) senza che poi la locazione mi sia considerata attività imprenditoriale?
3- Posso pubblicizzare l’appartamento nei portali turistici?
4- Devo sempre dichiarare gli inquilini alle autorità attraverso i moduli istat, come si fa per gli ospiti di un affittacamere/B&B?
5- Sono tenuto a fornire ricevuta fiscale a seguito della riscossione dell'affitto o basta dichiarare quanto ricevuto nella dichiarazione dei redditi?
Ringraziando anticipatamente porgo i miei più cordiali saluti,
Monica
1- Posso stipulare due contratti d’affitto (uno per ciascuna porzione) nello stesso periodo di tempo (stesso weekend, stessa settimana, ecc…)?
[color=red]Sì, non esiste un problema giuridico particolare a sottoscrivere due contratti di locazione per uno stesso immobile anche se riferiti allo stesso arco temporale. Dovrai mettere in chiaro le clausole e le condizioni per evitare contenziosi. Ma la questione non riguarda il Comune, solo le parti[/color]
2- Posso pubblicizzare l’appartamento (entrambe le porzioni) in un unico sito web personale (ho pratica nella realizzazione di siti web perciò farlo non mi sarebbe difficile) senza che poi la locazione mi sia considerata attività imprenditoriale?
[color=red]Sì, la pubblicizzazione della locazione di per se non è sintomo di esercizio imprenditoriale nè fra l'altro è vietato ad un imprenditore di locare immobili ad uso turistico. Ciò che non è consentito è l'esercizio dell'attività ricettiva, quindi non devi offrire servizi aggiuntivi[/color]
3- Posso pubblicizzare l’appartamento nei portali turistici?
[color=red]Sì, non vi sono limiti particolari purchè tu dica chiaramente che è LOCAZIONE AD USO TURISTICO[/color]
4- Devo sempre dichiarare gli inquilini alle autorità attraverso i moduli istat, come si fa per gli ospiti di un affittacamere/B&B?
[color=red]No, solo se ospiti stranieri (anche per 1 giorno) o italiani per più di 30 giorni
Tieni conto di:
http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/
http://www.comune.felonica.mn.it/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=122
http://roma13.soloaffitti.it/index.php?idsection=4602
[/color]
5- Sono tenuto a fornire ricevuta fiscale a seguito della riscossione dell'affitto o basta dichiarare quanto ricevuto nella dichiarazione dei redditi?
[color=red]Consiglio di rilasciare una ricevuta e comunque i redditi vanno dichiarati:
http://risposte.immobiliare.it/Adempimenti_fiscali_per_affitto_turistico-7849.html
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/adempimenti-fiscali-e-amministrativi-nella-locazione-turistica
[/color]
La ringrazio molto per la sua cortesissima e competente risposta, nonché per i link che mi ha segnalato.
Grazie ancora,
Monica
Mi permetto di precisare che se la locazione non è riferita ad una struttura ricettiva classificata come tale dalla legge regionale, non sussiste l'onere ex art.109 TULPS ma la presenza di soggetti stranieri (non comunitari) va comunque dichiarata ex art.7 T.U. Immigrazione all'Autorità locale di P.S. ( a seconda dei casi, questura, commissariato distaccato di p.s., sindaco) mentre se sono italiani o comunitari si applica l'art.12 del DL 59/1978 (c.d. cessione fabbricato a fini antiterrorismo ex lege "Moro") se vi è uso esclusivo dell'immobile o parte di esso e se la permanenza è superiore ai 30 gg.
Si faccia attenzione sul fatto che la registrazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate assolve anche l'onere di cessione fabbricato solo ed esclusivamente per quella ex art.12 DL 59/78 ma non anche per quella speciale per gli stranieri. In quest'ultimo caso quindi la dichiarazione all'Autorità di PS va sempre comunque fatta ed a prescindere quindi dalla registrazione del contratto, dall'uso esclusivo o meno e dalla durata della permanenza.
Saluti
LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023
[/b][/color]
La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.
Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze .... clicca per gli approfondimenti:
Approfondimenti e documento disponibili su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0
TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)
[img width=300 height=111]http://www.iltucci.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/airbnb_logo_detail.png[/img]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0
[size=14pt][b]Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016[/b][/size]
[color=blue][b]Firenze, 28 aprile 2016 ore 9,45-13,00[/b][/color]
[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-0/p240x240/1453212_10209529774430494_3985454031904611336_n.jpg?oh=942b27e3b69c888c3a5c0ae352f6bcee&oe=574FDE6B[/img]
[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
La nuova normativa regionale sul turismo: evoluzione
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 42/2000)
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 22/2015)
Le nuove competenze comunali e regionali in materia
Le novità sostanziali
Le locazioni turistiche
Approfondimenti sul rapporto tra locazioni turistiche e strutture ricettive
Le agenzie di viaggi e la sharing economy
[color=red][b]SCARICA LA BROCHURE[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=33196.0;attach=4354
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33196.0
ro che sono interessati all'argomento, segnaliamo la videoregistrazione del seminario "[b][color=red][size=14pt]Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016[/size][/color][/b]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
La nuova normativa regionale sul turismo: evoluzione
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 42/2000)
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 22/2015)
Le nuove competenze comunali e regionali in materia
Le novità sostanziali
Le locazioni turistiche
Approfondimenti sul rapporto tra locazioni turistiche e strutture ricettive
Le agenzie di viaggi e la sharing economy
Costo € 19,00 + IVA
SCARICA LA SCHEDA D'ACQUISTO QUI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33580.0
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento di chiarimento sulle nuove norme in materia di LOCAZIONI BREVI (anche ad uso turistico) che incidono indirettamente anche sulla disciplina dei B&B, AFFITTACAMERE ecc
[img width=300 height=203]http://www.chespasso.it/wp-content/uploads/2014/07/cartello-affittasi-1r.jpg[/img]
[b]Provvedimento del 12 luglio 2017 - pdf - Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Pubblicato il 12/07/2017)[/b]
Documenti ed approfondimenti su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40984.0