Data: 2012-06-09 07:35:58

Grandi strutture - CdS 22/5/2012 - per autorizzazione strumenti urbanistici

Grandi strutture - CdS 22/5/2012 - per autorizzazione occorrono strumenti urbanistici attuativi

Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-05-2012, n. 2943
Svolgimento del processo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza n. 1243 del 5 dicembre 2001, ha accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata, Catalano Arredamenti s.r.l., per l'annullamento dell'autorizzazione prot. n. 2458-00 P.M. del 9.8.2001, adottata dal responsabile del Servizio Ufficio Commercio del Comune appellante per consentire alla controinteressata G.D.L. s.r.l. l'apertura di una grande struttura di vendita G2/A, con superficie di mq. 8000, di cui 5.750 adibiti al settore non alimentare e 2.250 al settore alimentare, da ubicare nel Comune di Rosario, Fg. 39, part. 29, 130, 169, 74, 75, 76, 77, 217, 206, 207, 208, 209, 216, 218, 219, 235 e 236.

Con tale sentenza il TAR ha annullato anche le determinazioni della conferenza di servizi le cui conclusioni sono state richiamate dal suddetto atto autorizzatorio (in particolare nel parere espresso in data 24.4.2001).

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che non erano stati previamente approvati gli strumenti urbanistici attuativi (piano particolareggiato e piano di lottizzazione), atteso che l'area destinata all'insediamento della grande struttura di vendita per cui è causa ricadeva in zona agricola e, come tale, era inidonea alla relativa localizzazione, in contrasto con l'art. 7 della L.R. n. 17 del 1999 e con l'art. 10 del C.R. n. 409-2000.

Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Si costituiva la società ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 17 aprile 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

Preliminarmente deve ritenersi sussistente l'interesse del ricorrente in primo grado ad impugnare l'autorizzazione commerciale rilasciata al concorrente, G.D.L. s.r.l., atteso che, nella specie, si realizza il presupposto della vicinitas, sotto forma di potenziale esercizio della medesima attività nell'ambito di una medesima programmazione insediativa regionale e di un medesimo ambito provinciale di azione tra le strutture coinvolte.

Nel merito, ritiene il Collegio che la tesi dell'appellante, secondo cui la previa approvazione degli strumenti urbanistici condizionerebbe esclusivamente il rilascio dei relativi titoli edilizi, ma non potrebbe incidere sulla legittimità dell'autorizzazione commerciale, non appare persuasiva.

Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. Calabria 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa) l'autorizzazione amministrativa per l'apertura (nonché per il trasferimento e l'ampliamento) delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata dai comuni solo in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento, nonché del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica (il principio, in via generale, è stato ribadito da questo Consiglio in varie occasioni: cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656 e 29 luglio 2003, n. 4324).

In altre parole, la norma citata della L.R. Calabria 11 giugno 1999, n. 17 impone una ben precisa correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale che viene ribadita anche dal comma 1 dello stesso art. 10, secondo cui il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio.

E' chiaro, quindi, che se i termini sono pari a 60 giorni, non è neppure logicamente prospettabile che gli strumenti urbanistici attuativi possano seguire al rilascio dell'autorizzazione, poiché nel predetto termine appare inverosimile che i relativi procedimenti approvazione possano giungere a conclusione.

Al contrario proprio la circostanza che il legislatore regionale abbia impresso una rigida scansione temporale al procedimento indica, senza ombra di dubbio, che già all'atto del rilascio dell'autorizzazione commerciale, gli strumenti urbanistici debbano già essere stati adeguati e consentire, quindi, il rilascio tempestivo delle autorizzazioni edilizie.

Peraltro, lo stesso comma 1 dell'articolo 10 richiamato rimanda, in ogni caso, ai regolamenti edilizi; il regolamento del Comune appellante, nell'art 37, comma 2, delle N.T.A., stabilisce inequivocabilmente che le caratteristiche e le modalità attuative dei centri agro-alimentari, come può chiaramente qualificarsi quello in esame, devono essere stabilite in un apposito piano particolareggiato, o, in alternativa, in un piano di lottizzazione di iniziativa privata.

In assenza di tali atti non è possibile, infatti, verificare il rispetto degli standard urbanistici, ex D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e la disponibilità, da parte dell'istante, di un fondo idoneo alla localizzazione del centro commerciale richiesto.

Né può essere accolta la prospettazione dell'appellante secondo cui la controinteressata G.D.L. s.r.l. avrebbe acquisito una posizione prioritaria, avendo presentato per prima la domanda, poiché tale domanda di rilascio di autorizzazione, priva dei necessari presupposti (previa approvazione dello strumento urbanistici attuativo), doveva essere giudicata inammissibile e, come tale, inidonea a fondare qualsiasi pretesa di priorità giuridicamente rilevante.

Alla luce dei principi suespressi, non rileva, logicamente, la circostanza relativa al successivo mutamento di destinazione d'uso dei terreni sui quali avrebbe dovuto localizzarsi la struttura di vendita, poiché il presupposto, condizione di legittimità dell'atto impugnato, doveva realizzarsi, come detto, prima della presentazione dell'istanza.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte appellata Catalano s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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