Buonasera.
Per un avvio di commercio su aree pubbliche itinerante quanto pervenuto come risposta al casellario è motivo ostativo?
grazie
2009 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI FIRENZE ESECUTIVO IL 2011
1° reato ) VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ISPETTORATO DEL LAVORO Art. 4 L. 22/07/1961 n. 628 (COMMESSO IL --------------
IN )
Circostanze: Art. 11 L. 22/07/1961 n. 628, Art. 28 D.L.vo 19/12/1994 n. 758
Dispositivo: AMMENDA -----------EURO
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA IL ------11/2015
Pene principali eseguite: AMMENDA-----------00 EURO
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2) /2012 DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI FIRENZE ESECUTIVO IL 2012
1° reato ) OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTINUATO Art. 81 C.P., Art. 2 D.L.
12/09/1983 n. 463 (COMMESSO IN SINO AL 2009)
Dispositivo: MULTA
Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
> PAGATA LA PENA PECUNIARIA DAL 23/11/2015 AL 07/12/2015
Pene principali eseguite: MULTA EURO
Buongiorno.
Scusate non ho ricevuto risposta.
Grazie
rileggendo l'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 che per il commercio su aree pubbliche prevede:
[center][i]
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati [b]dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza[/b], salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una [b]condanna[/b], con sentenza passata in giudicato, [b]per delitto non colposo[/b], per il quale e' prevista una [b]pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni[/b], sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una [b]condanna a pena detentiva [/b]per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per [b]ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione[/b];
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una [b]condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale[/b];
[color=navy][size=8pt]il capo II prevede i delitti di comune pericolo mediante frode che vanno dagli artt. da 438 a 448[/size][/color]
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, [b]due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; [/b]
f) coloro che sono sottoposti a una delle [b]misure di prevenzione[/b] di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle [b]misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575[/b], ovvero a [b]misure di sicurezza[/b]
[/i][/center]
non mi pare che i decreti da te riportati ricadano in questa casistica