Salve Prof. qual è la differenza tra i due concetti (che sembrano a prima viste identici)? In quali casi, ad esempio un ricorso è inammissibile e in altri è irricevibile?
Grazie
Salve Prof. qual è la differenza tra i due concetti (che sembrano a prima viste identici)? In quali casi, ad esempio un ricorso è inammissibile e in altri è irricevibile?
Grazie
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Nel PROCEDIMENTO sono spesso usati come sinonimi (io prediligo irricevibile per le scia e inammissibile per le autorizzazioni).
Nel DIRITTO PROCESSUALE sono concetti distinti
https://www.treccani.it/enciclopedia/inammissibilita-e-improcedibilita-dir-proc-civ_(Diritto-on-line)/
I termini inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità solo utilizzati dal legislature processuale sia con riguardo al processo civile che con riguardo al processo amministrativo.
Quanto al processo civile sovviene ad esempio l’art. 348 c.p.c. sull’improcedibilità dell’appello, l’art. 369 c.p.c. sull’improcedibilità del ricorso per cassazione, l’art. 443 c.p.c. in tema di rilevanza del procedimento amministrativo sulla domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie nonchè l’art. 445 bis, co. 2, c.p.c. in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie ivi richiamate, invece in ordine all'inammissibilità l’art. 345, co. 1, c.p.c. in tema di proposizione di domande nuove in appello, l’art. 366 c.p.c. sul contenuto ricorso per cassazione.
Quanto al processo amministrativo viene in rilievo l'articolo 35 del D.lgs 104/2010 che disciplina le sentenze di rito ovverosia quelle sentenze che definiscono il giudizio decidendo su questioni pregiudiziali.
La causa è definita in rito se il ricorso è:
- [b]IRRICEVIBILE:[/b] per la tardività della notificazione o del deposito;
- [b]INAMMISSIBILE: [/b]quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
- [b]IMPROCEDIBILE:[/b] quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (benchè non prevista in passato dal legislatore, tale pronuncia viene adottata quando l'interesse, originariamente sussistente, viene meno nel corso del giudizio, ad ex. quando il ricorrente dichiara che non ha più interesse o quando un atto sopravvenuto non contestato e a lui sempre sfavorevole fa venire meno l'interesse all'annullamento del primo provvedimento).
L'improcedibilità è ora codificata nei casi in cui nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
Pertanto l'interesse a ricorrere ovverosia l'interesse del ricorrente al conseguimento di un vantaggio o di un utilità materiale o morale, mediante il processo amministrativo, interesse che postula la presenza di due elementi: l'esistenza di una lesione concreta ed attuale ed un vantaggio anche solo potenziale conseguibile attraverso il processo, se:
- manca ab origine: vi sarà una sentenza di rito di inammissibilità;
- se viene meno poi: vi sarà una sentenza di rito di improcedibilità.
Grazie mille
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