BURL Supplemento n. 7 - Mercoled? 17 febbraio 2021
Regolamento regionale 16 febbraio 2021 - n. 2
Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020 n. 5 di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ?Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale?
LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2020)
1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020 n. 5 ?Regolamento
di attuazione del Titolo X della l.r. 5 dicembre 2008 ?Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale?? sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 5 dell?articolo 2 ? soppressa;
b) dopo il comma 5 dell?articolo 2 ? inserito il seguente:
?5 bis. Come previsto dall?articolo 151, comma 5, lettera
b), della l.r. 31/2008, ? consentito nei giorni di venerd?,
sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta
pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell?imprenditore
agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero
massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione,
nonch? i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.?;
c) al primo periodo del comma 6 dell?articolo 2, le parole: ?al
comma 5, lettere a) e c)? sono sostituite dalle seguenti: ?al
comma 5, lettera a), e al comma 5 bis?, le parole: ?ha sede
l?azienda? sono sostituite dalle seguenti: ?si svolge l?attivit?
agrituristica? e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
?per eventi programmabili?;
d) dopo il primo periodo del comma 6 dell?articolo 2 ? inserito il seguente:
?Solo in caso di superamento del numero
dei pasti per esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute,
la comunicazione relativa alla disposizione di cui al comma
5 bis pu? avvenire nella stessa giornata.?;
e) al secondo periodo del comma 6 dell?articolo 2, le parole:
?dello stesso comma? sono sostituite dalle seguenti: ?del
comma 5?;
f) al comma 7 dell?articolo 2, le parole: ?lettere a), b) e c)?
sono sostituite dalle seguenti: ?lettere a) e b)?;
g) al primo periodo del comma 4 dell?articolo 3, le parole: ?ha
sede? sono sostituite dalle seguenti: ?svolge l?attivit??;
h) al comma 2 dell?articolo 4, dopo le parole: ?I corsi?
? inserito l?inciso: ?, organizzati anche on-line,?;
i) alla lettera d) del comma 1 dell?articolo 5, il numero: ?86? ?
sostituito dal seguente: ?96?;
j) dopo il comma 3 dell?articolo 6, ? inserito il seguente:
?3 bis. Possono soddisfare il requisito di esistenza da almeno tre anni
i fabbricati collabenti, anche se accatastati da un periodo inferiore,
dei quali si possa dimostrare l?esistenza.?;
k) dopo il comma 4 dell?articolo 6 ? aggiunto il seguente:
?4 bis. L'ampliamento nella misura massima del dieci
per cento della superficie lorda destinata a uso agrituristico
sulla base della potenzialit? agrituristica risultante dal
certificato di connessione ? consentito per una sola volta
relativamente al singolo fabbricato interessato.?;
l) all?alinea del comma 7 dell?articolo 7, dopo la parola:
?DOCG? sono inserite le seguenti: ?, ai prodotti lombardi a
denominazione comunale (De.Co.), alle acque minerali di
fonti situate in Lombardia?;
m)dopo il comma 7 dell?articolo 7 ? inserito il seguente:
?7 bis. E? consentito utilizzare i prodotti ittici di provenienza
marina, in base alle indicazioni nutrizionali delle ATS, solo
nel caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano
agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali di cui
alla l.r. 35/2017?;
n) i commi 1 e 2 dell?articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
?1. [b]In caso di variazione della titolarit? dell?azienda agrituristica
per accordo fra le parti, l?imprenditore agricolo
che subentra pu? continuare a svolgere l?attivit? agrituristica,
secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso
di validit?, per non pi? di tre mesi a partire
dall?avvenuta comunicazione al SUAP del comune di tale
variazione, fatta salva l?osservanza delle norme igienicosanitarie,
a condizione che:
a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del
comune e alle competenti strutture della Regione o
della Provincia di Sondrio la persistenza e l?invarianza dei
requisiti oggettivi che hanno consentito l?avvio dell?attivit?
agrituristica e dimostri, in capo a s? o ad uno dei soggetti
di cui all?articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito
l?attestato di frequenza del corso di formazione;
b) non appena il fascicolo aziendale ? stato aggiornato
o costituito, richieda alle competenti strutture
della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo
certificato di connessione.[/b]
2. [b]In caso di variazione della titolarit? dell?azienda
agrituristica per causa di morte, chi subentra pu? continuare
a svolgere l?attivit? agrituristica, secondo quanto previsto
dal certificato di connessione in corso di validit?, per non
pi? di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del
precedente titolare, fatta salva l?osservanza delle norme
igienico-sanitarie, a condizione che:
a) entro trenta giorni comunichi al SUAP del comune
e alla competente struttura della Regione o della
Provincia di Sondrio l?avvenuto decesso del titolare
dell?azienda, la persistenza e l?invarianza dei requisiti
oggettivi che hanno consentito l?avvio dell?attivit?
agrituristica e il suo nominativo o di altro soggetto di
cui all?articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna
a conseguire l?attestato di frequenza del corso
di formazione entro dodici mesi;
b) non appena il fascicolo aziendale ? stato aggiornato
o costituito, richieda alle competenti strutture
della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo
certificato di connessione.?;[/b]
o) ai commi 12 e 13 dell?articolo 12, le parole: ?e, per conoscenza,
alla competente struttura della Regione o della
Provincia di Sondrio? sono soppresse ed ? aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ?Il SUAP informa la competente struttura
della Regione o della Provincia di Sondrio.?;
p) al comma 1 dell?articolo 15, dopo le parole: ?legge 4 giugno 2010, n. 96)?
sono inserite le seguenti: ?per la sola attivit? di somministrazione di alimenti e bevande?.
Il presente regolamento regionale ? pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.
Milano, 16 febbraio 2021
Attilio Fontana
(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 4 febbraio 2021 e approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. XI/4281 del 15 febbraio 2021)