Con la sentenza n.[b] 3585 del 29 gennaio 2021, le Sezioni Unite [/b]della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere la controversia sorta in [b]ordine alla natura giuridica della recidiva qualificata, [/b]al fine di stabilire la riconducibilità di tale circostanza alla categoria delle [b]aggravanti ad effetto speciale che, ai sensi dell’art. 649-bis cod. pen., rendono procedibili d’ufficio taluni reati contro il patrimonio.[/b]
Il rapporto tra procedibilità e recidiva già in passato aveva dato luogo a soluzioni divergenti, tanto da rendere necessario nel [b]1987 l’intervento delle Sezioni Unite[/b]. In quell’occasione, i giudici di legittimità valorizzarono i connotati personalistici della recidiva e ritennero come tale circostanza, non incidendo sul fatto-reato, non dovesse essere ricompresa tra le aggravanti che rendono procedibile d’ufficio un delitto che, nella sua forma semplice, è perseguibile a querela.
La questione di diritto sottoposta al Supremo Collegio dalla Seconda Sezione, con[b] ordinanza n. 5555 [/b]del 14 gennaio[b] 2020,[/b] è così riassumibile: «[i]se il [b]riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell’art. 649-[/b][b]bis cod. pen[/b]. ai fini della [b]procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio,[/b] vada inteso come riguardante anche la [b]recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice»[/i].[/b]
Nella sentenza 3585 del 2021 le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: «[i]il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649- bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la[b] recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.»[/b].[/i]
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