In attesa del DM che a livello nazionale dovrà dettare quali siano i requisiti professionali, non mi è chiaro se per i titoli di studio e l'esperienza lavorativa pregressa si applica ancora l'Allegato A della deliberazione di GR n. 401/2001, così come integrato dalla nota della Regione del 2017 che allego. Faccio un esempio: un socio da piu' di 5 anni (ed ulteriori diversi anni come dipendente della stessa Agenzia) che ha il diploma dell'Istituto Professionale con indirizzo turistico è abilitata a ricoprire il ruolo di Direttotre Tecnico?
O ci sono ulteriori novità?
Grazie
Antonella :o
Faccio sintesi ad uso di tutti i lettori.
La LR n. 86/2016 dispone all?art. 94:
La qualifica [di direttore tecnico] si ottiene al ricorrere DI UNA DELLE seguenti ipotesi:
[i]a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacit? professionali, come definite nel regolamento in conformit? alle disposizioni statali vigenti [/i]([b]NDR[/b] [i]sostituisce il riferimento all?art. 4 del d.lgs. n. 392/91 ancora presente nella LR 42/00. Il d.lgs. n. 392/91 ? stato abrogato dal d.lgs. n. 79/2011)
b) superamento dell?esame di cui all?articolo 95 o dell?equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.[/i]
Nel preambolo del DPGR 47R-2018 si legge:
[i]nella definizione dei presupposti per ottenere l?abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo SULLA BASE DELLE CONOSCENZE O CAPACIT? PROFESSIONALI POSSEDUTE occorre contemperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito[/i]
All?art. 57, infatti, si legge:
[i]Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, OPPURE dagli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206[/i]
Il DM di cui all?art. 20 citato non ? stato ancora adottato.
La regione, pur nell?assenza della norma statale continua a riconoscere i corsi professionali con il superamento dell?esame, sul punto vedi la DGR 826/2019 (leggi il preambolo). Vedi, per completezza, anche la DGR n. 10/2019.
La nota regionale che hai citato anticipava il DPGR 47R-2018 e siccome il DPGR ha sancito l?applicabilit? degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 206/2007, va da se' che quella nota e' sempre valida come linea guida al riconoscimento dell?esperienza. ? una mera nota senza essere fonte del diritto. La fonte e' il d.lgs. citato, ai sensi del quale risponderei positivamente alla tua domanda ai sensi dell?art. 29, comma 1, lett. e) dello stesso oppure ai sensi della lett. a) se fosse socia con responsabilita' di reparto.