Data: 2021-02-16 08:07:40

Responsabilità genitoriale e diritto alla difesa tecnica del minore

Con [b]ordinanza n. 1471 del 25 gennaio 2021,[/b] la Suprema Corte di Cassazione,  Sezione I civile ha, affermato il seguente principio di diritto: ""[i]Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto[b] provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale[/b], ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell'art. 336 c.c., commi 4 e 1,[b] è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore,[/b] ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la [b]nullità [/b]del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all'integrazione del contraddittorio"[/i].

Invece  "n[i]egli [b]altri giudizi[/b] che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante [b]l'ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore[/b], costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore, il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge"[/i].

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