Data: 2021-02-15 16:22:30

La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Salve a tutti ,
non ho ben capito l'art.13 Co.1 lett.b  del D.L. 76/2020 convertito poi nella L.120/2020.
E' corretto affermare che fino al 31/12/2021 la Conferenza semplificata e asincrona è possibile attivarla dalla pubblica amministrazione procedente anche nei casi di cui all'art. 14 bis commi 6 e 7 della L.241/90 ?

Grazie dell'attenzione

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Data: 2021-02-17 12:27:41

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Da una lettura coordinata dell'art. 13, co. 1 lett. b) del D.L. semplificazioni e dell'art. 14-bis legge 241/1990 si desume che rimane l'obbligo della modalità sincrona-simultanea nei casi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 14-bis (dissenso superabile e particolare complessità della questione), le novità stanno nel termine entro l'amministrazione procedente deve svolgere la riunione (non più 15 giorni ma 30 dalla scadenza del termine che hanno le singole amministrazioni per fornire le determinazioni richieste) e nel fatto che la riunione deve avvenire necessariamente (e non più in via facoltativa) in modalità TELEMATICA.

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Data: 2021-02-17 12:37:28

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

La ringrazio della risposta chiara ed esaustiva .

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Data: 2021-02-17 16:05:11

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Di niente, se vuoi approfondire argomenti di questo tipo ti segnalo il gruppo di studio da me coordinato Gr.002 "Diritto amministrativo". 

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Data: 2021-02-18 09:34:42

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Buongiorno, dott.  De Gaetano, mi ricollego al combinato disposto art. 13 dl semplificazioni e art. 14  bis 241/90. Mi sorge un dubbio, i termini eventuali della riunione della conferenza sincrona sono pari a 10 giorni dalla scadenza del termine(45 giorni generale e 90 specifica)  prevista per il rilascio delle "determinazioni". Quindi il termine che viene modificato per la convocazione della riunione, con riferimento alla.legge 120/2020,  è di 30 giorni a fronte dei 10? In sostanza i tempi fino al 31 dicembre: 5 giorni (indizione conferenza)+60 giorni ( determinazione delle amministrazioni) +allo scadere entro 30 giorni la riunione simultanea. Sicura di un suo riscontro la ringrazio anticipatamente.

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Data: 2021-02-18 15:29:08

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Gent.ma
esatto viene aumentato sia il termine per le determinazioni (da 45 a 60 giorni) che quello per la riunione da 10 giorni (RETTIFICO erano 10 non 15) a 30 giorni.

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Data: 2021-02-19 08:07:28

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Grazie mille per il chiarimento!

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Data: 2021-02-21 16:47:47

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Prof. De gaetano mi scusi ma io non ho ben capito. In caso si chieda al candidato di illustrare il procedimento della conferenza di servizi in modalità semplificata quale bisogna esporre?

Tesi A:
Ai sensi del comma 2 della citata disposizione (art. 14bis), la conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda. L’indizione della conferenza deve essere comunicata, a tutti i soggetti individuati dall’art. 7 della L. 241 del 1990.
La comunicazione dovrà contenere:
a) oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione;
b) termine perentorio “non superiore a 15 giorni” entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) termine perentorio “non superiore a 45 giorni” entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere quanto richiesto in relazione all’oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o di provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato a 90 giorni;
d) la data, da stabilire entro 10 giorni dalla scadenza del termine sub 3 nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona.

Tesi B:
Ai sensi del comma 2 della citata disposizione (art. 14bis), la conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda. L’indizione della conferenza deve essere comunicata, a tutti i soggetti individuati dall’art. 7 della L. 241 del 1990.
La comunicazione dovrà contenere:
a) oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione;
b) termine perentorio “non superiore a 15 giorni” entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) termine perentorio “non superiore a 60 giorni” entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere quanto richiesto in relazione all’oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o di provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato a 90 giorni;
d) la data, da stabilire entro 30 giorni dalla scadenza del termine sub 3 nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona.

la ringrazio anticipatamente per la sua cordiale disponibilità.
Vincenzo De Palma

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Data: 2021-02-25 23:25:27

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Gentilissimo,
La risposta corretta è la tesi A. Per completezza va fatto riferimento all'art. 13 d. l. 76 del 2020 che ha modificato i termini per rendere le determinazioni e per fare la riunione ma che è una disciplina transitoria in quanto sarà in vigore fino al 31/12/2021.

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Data: 2021-02-26 06:00:24

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Grazie Professore. Quindi si espone la tesi A tenendo conto del regime transitorio introdotto dall'art. 13 D.L. 76/2020.

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Data: 2021-02-26 18:21:00

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Salve, mi inserisco sull'argomento per chiedere se sia corretto, nella determinazione di conclusione di una conferenza di servizi decisoria, inserire la formula del ricorso al tar entro 60 giorni e al capo dello stato entro 120 giorni. Ho infatti capito che il verbale di conclusione della conferenza decisoria è anche provvedimento finale del procedimento (a differenza della conferenza istruttoria, in cui gli atti sono distinti) pertanto da trasmettere al destinatario finale. In questo senso non dovrebbe essere sbagliato inserire la formula del ricorso. Grazie per una cortese conferma.

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Data: 2021-03-01 17:37:47

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Si confermo è corretto.

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Data: 2021-03-02 13:40:48

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Quindi da indicare ai sensi dell?art.3 c.4 legge 241?
Ma siamo sicuri che sia sempre ricorribile a tali Autorit? come un qualsiasi atto definitivo anche se chi la indice fosse un?autorita? i cui provvedimenti non fossero di norma considerati come tali e quindi impugnabili ad es con ricorso gerarchico ?

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Data: 2021-03-02 15:32:48

Re:La conferenza di servizi dopo il D.L . 76 /2020

Il nuovo termine di 60 giorni è valido anche per le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini ?
Grazie

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