Cass. Sez. III n. 19439 del 23 maggio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Miotti
Rifiuti. Terre e rocce da scavo
In tema di terre e rocce da scavo non si rinviene una normativa più favorevole nel D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2" e ciò per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006. Di tale articolo, infatti, il D.Lgs. n. 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso d.lgs. 152\06 disciplinante i sottoprodotti in generale
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