Data: 2012-06-08 10:49:38

Residenza d'epoca - requisiti

Per esercitare l'attività di residenza d'epoca ai sensi dell'art.58 L.R.42/2000 è condizione sine qua non essere in possesso della dichiarazione di interesse storico artistico una diparticolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3 d.lgs 42/2004 (c.d. notifica)?
Se il richiedente è in possesso di una dichiarazione proveniente dalla Soprintendenza di [b][b][b]assimilabilità[/b] alla categoria di residenza d'epoca[/b][/b], la può utilizzare per presentare la scia di avvio attività di residenza d'epoca? Lo chiediamo poichè qualcuno sostiene che per soddisfare quanto richiesto dall'art.58 L.R.42/2000 sia possibile aprire una residenza d'epoca senza essere in possesso della vera e propria notifica, ma solamente di quella dichiarazione di assimilabilità della Soprintendenza.

Grazie.

riferimento id:5783

Data: 2012-06-08 11:09:47

Re:Residenza d'epoca - requisiti


Per esercitare l'attività di residenza d'epoca ai sensi dell'art.58 L.R.42/2000 è condizione sine qua non essere in possesso della dichiarazione di interesse storico artistico una diparticolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3 d.lgs 42/2004 (c.d. notifica)?
Se il richiedente è in possesso di una dichiarazione proveniente dalla Soprintendenza di [b][b][b]assimilabilità[/b] alla categoria di residenza d'epoca[/b][/b], la può utilizzare per presentare la scia di avvio attività di residenza d'epoca? Lo chiediamo poichè qualcuno sostiene che per soddisfare quanto richiesto dall'art.58 L.R.42/2000 sia possibile aprire una residenza d'epoca senza essere in possesso della vera e propria notifica, ma solamente di quella dichiarazione di assimilabilità della Soprintendenza.

Grazie.
[/quote]

La normativa regionale prevede: "assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
La disposizione regionale NON è puntuale e dettagliata e non elenca la tipologia di vincoli.
Ciò premesso occorre tuttavia dire che, per il principio di tassatività dei vincoli, non è possibile assimilare ai vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 eventuali altri provvedimenti adottati anche dalla Soprintendenza, se non espressamente contemplati dalla citata normativa.
Occorrerebbe capire in base a quale disposizione è stato adottato il citato atto di assimilabilità. Se manca un riferimento normativo puntuale nel Dlgs 42/2004 allora non sarà possibile aprire una residenza d'epoca e l'interessato dovrà optare per altra tipologia ricettiva.



**************************************

L.R. 23-3-2000 n. 42
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.
Art. 58
Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto (56).

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici (57).

(56)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(57)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

riferimento id:5783

Data: 2012-06-14 07:08:17

Re:Residenza d'epoca - requisiti

[quote]
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.
Art. 58
Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in [b]complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[/b] (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto (56).

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici (57).

(56)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.

(57)  Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.[/quote]

Io capisco che il vincolo sia quello previsto dalla parte seconda del decreto, ovvero art. 10, fu Legge 1089 e non il vincolo paesaggistico relativo alla parte terza del D.Lgs 42/2004 sia esso per decreto ministeriale (art. 136) o per aree naturali (art. 142, ex legge Galasso).
Confermate questa mia interpretazione...?
 

riferimento id:5783

Data: 2012-06-15 17:00:32

Re:Residenza d'epoca - requisiti

Io capisco che il vincolo sia quello previsto dalla parte seconda del decreto, ovvero art. 10, fu Legge 1089 e non il vincolo paesaggistico relativo alla parte terza del D.Lgs 42/2004 sia esso per decreto ministeriale (art. 136) o per aree naturali (art. 142, ex legge Galasso).
Confermate questa mia interpretazione...?
[color=red]Sì confermo, anche secondo me sono solo i vincoli della parte seconda[/color]

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