[color=red][size=18pt]Gr010 - Gruppo di studio di "Appalti e contratti pubblici" [/size][/color]
[img width=300 height=168]https://thinkific.s3.amazonaws.com/courses/course_card_image_001/167/4731613197036.medium.jpg?1613197036[/img]
[b]Supervisore[/b]: dott. Simone Chiarelli
[b]Coordinatore[/b]: dott. Vincenzo Giangreco
Contatto: giangreco1201@gmail.com
[b]Giorno di riunione[/b]: Sabato ore 10:00
[b]Programma[/b]:
1. fonti del diritto nella disciplina degli appalti (UE, Italia)
2. Codice dei contratti: principi, struttura, allegati, linee guida Anac
3. Sblocca cantieri, D.L. semplificazioni e emergenza covid
4. Le fasi di gestione degli appalti: dalla programmazione all'esecuzione
5. Operatore economico: definizione, individuazione, procedure, mercati elettronici
6. Affidamento diretto fino a 40/75/150 mila
7. Procedura aperta: caratteristiche, adempimenti e casistica
8. Negoziata con e senza bando
9. RUP: nomina, ruolo, funzioni e compiti
10. Dizionario degli appalti: definizioni e concetti chiave
[color=red][b]ISCRIZIONE AL GRUPPO: https://formazione.omniavis.com/courses/gr010[/b][/color]
[color=blue][b]REGOLAMENTO DEI GRUPPI[/b][/color]: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57794.0.html
Buongiorno,
allego il mio C.V.
Buongiorno, vi segnalo questa sentenza, seppur settoriale, vi permette di capire il complesso mondo degli appalti. Nel gruppo ci sarà occasione di affrontare anche alcuni aspetti tipici dei lavori pubblici.
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/difetto-di-qualificazione-in-gara-lavori-anche-importi-infinitesimali-comportano-lesclusione-1114-vs-1113837/
Buongiorno, segnalo questa interessantissima sentenza, oltre al caso di specie,
viene trattato l'art. 21 quinques della L.241/90(revoca) e la differenza con l'annullamento di ufficio, inoltre viene accennato il concetto di recesso.
Questa sentenza rispecchia il primo punto del gruppo di studio: ("le fonti del diritto Italia/UE") in quanto la materia degli appalti è trasversale e buona parte della normativa studiata per i concorsi vi ritornerà utile in questo settore.
Buona lettura.
[color=red][b]https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/non-aggiudicazione-della-gara-per-onerosita-offerta/[/b][/color]
Cod608 - Lezione individuale (1 ora) in data/orario da concordare (Giangreco)
[img width=300 height=181]https://thinkific-import.s3.amazonaws.com/237829/courses/1175444/hA7268yyT2eHmOzuXuur_giangreco.jpg[/img]
https://formazione.omniavis.com/courses/cod608
[color=green][b]Buongiorno, questa sentenza seppur settoriale, ritorna sul discorso delle "competenze" Regioni VS Stato - Stato Regioni VS Unione Europea[/b][/color]
argomento che verrà tratto nel primo incontro in quanto correlato alle fonti del dirittto.
[color=red][b]Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1416 -[/b][/color]
Demanio - Demanio marittimo – Concessioni – Attribuzioni.
[b]
In tema di concessioni di aree demaniali marittime[/b],[color=red][b] il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da determinare un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale comporta non solo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia; tali principi si estendono anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio?limitato?nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali; la spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione (1)[/b][/color].
Ha ricordato la Sezione che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 40, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 14 della stessa legge che consentiva di confermare a favore degli originari concessionari la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite in concessione. Cosicché è del tutto evidente che non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art. 8, l. reg. Puglia n. 17 del 2015 che invece prescrive il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e non l’assegnazione diretta delle aree demaniali. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, “assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” (cfr. sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico salvaguardati dalle procedure indicate dal citato art. 8.
In definitiva, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio?limitato?nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti" – cfr. sentenza 14 luglio 2016).
Di conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte.
Buongiorno, questa sentenza, conferma quanto da me sostenuto!!! La l.120/20 seppur "momentanea" bisogna conoscerla ed applicarla.
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/minor-prezzo-ed-esclusione-automatica-per-questo-tar-il-meccanismo-opera-obbligatoriamente/
Buongiorno, oggi parliamo [color=red][b]"della clausola sociale" [/b][/color] obbligo o facoltà dell'operatore concorrente?
Il Tar Umbria, nell’annullare l’aggiudicazione di appalto di servizi, ricorda come, [b][color=green][b]in fase di verifica sull’anomalia dell’offerta occorra necessariamente tener conto del progetto di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente.[/b][/color][/b]
Progetto di riassorbimento che impegna l’aggiudicatario alla sua osservanza e non può essere considerato un mero adempimento finalizzato alla partecipazione alla gara.
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/progetto-riassorbimento-del-personalempegna-aggiudicatario-alla-sua-osservanza/
Buongiorno,
oggi riporto questa sentenza del TAR VENETO che ho trovato interessante.
[color=red][b]Rapporto tra pubblicità sul Mepa ed obblghi di pubblicità e trasparenza[/b][/color]
La sentenza per sommi capi ha stabilito che:
[color=green][b]1)Svolgere una gara con modalità telematica(attraverso Mepa in questo caso) non comporta l'assoggettamento esclusivo alle modalità di comunicazione previste dal manuale di utilizzo del sistema[/b][/color]
[color=orange][b]2)Svolgere una gara con modalità telematica(attraverso Mepa in questo caso) non esonera dagli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal codice degli appalti[/b][/color]
[color=blue][b]3)Precisa che la disciplina delle gare telematiche non deroga quanto previsto dal codice in materia di pubblicità [/b][/color]
[color=red][b]4)Si sofferma sull'importanza dell'art 79 co 5-bis del codice[/b][/color]
[color=teal][b]5)Richiama le faq dell'ANAC in materia di trasparenza(che confermano quanto detto in precedenza)[/b][/color]
Buona lettura
Buon pomeriggio,
oggi si parla di principio di rotazione, non solo nella procedura aperta ma anche in quelle procedure "ibride" che riconducono alla fattispecie della procedura aperta.
Buona lettura
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/quando-amministrazione-procede-con-avviso-pubblico-aperto-a-tutti-gli-operatori-economici-non-si-applica-il-principio-di-rotazione/
Buongiorno a tutti!!!
Ecco un breve video di presentazione del gruppo di studio appalti e contratti pubblici..
Buona visione..
https://www.youtube.com/watch?v=738S9J4vCpE
Buongiorno,
oggi parliamo dell'avvallimento operativo..
In questa sentenza il Consiglio di Stato si spinge ad affermare che “l’oggetto stesso del contratto di avvalimento, ossia la messa a disposizione della società avvalente dei requisiti di carattere tecnico professionale, non rende necessario indicare i mezzi e le risorse, essendo sufficiente specificare in modo puntuale il possesso del requisito in capo all’ausiliaria...
Buona lettura
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/avvalimento-operativo-ed-indicazione-dei-mezzi-e-delle-risorse-che-il-consiglio-di-stato-abbia-alzato-il-gomito/
Buonasera,
con questo parere ANAC si esprime in merito all'applicazione del soccorso istruttorio integrativo, indicando che il RUP nel valutare l'applicazione deve privilegiare l'approccio sostanziale.
[color=green][b]Argomenti trattati: Carenza di un elaborato dell’offerta tecnica - esclusione – carenza della sottoscrizione di un componente del raggruppamento – sanabile qualora vi sia certezza della provenienza[/b][/color]
Ecco in breve il parere
"[color=red][b]Il Consiglio
ritiene, per le motivazioni che precedono, che:
-
L’operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settori in quanto le carenze di elementi dell’offerta tecnica non sono sanabili tramite soccorso istruttorio, in ossequio al disposto dell’art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016, e pertanto l’esclusione è legittimamente disposta qualora fondata sulla carenza di un elaborato consistente in un elemento costitutivo essenziale dell’offerta tecnica stessa.
La carenza della sottoscrizione di un componente del raggruppamento è sanabile qualora, in concreto, tutti gli elementi a disposizione della S.A. possano far ritenere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile al costituendo raggruppamento".
[/b][/color]
Buonasera,
interessante sentenza del TAR Liguria in merito al rapporto tra il certificato CCIAA e l'oggetto della gara.
Buona lettura
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,58138.0.html
Buongiorno, oggi vi segnalo questa lettura, riguarda i requisiti ex art.83 del codice.
Buona lettura e buona domenica.
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/fatturato-specifico-va-qualificato-come-requisito-di-carattere-economico-finanziario/
Buongiorno,
vi segnalo questo post, in merito alle comunicazioni tramite PEC, con cui si evidenziano le responsabilit? dell'OE nel caso in cui la casella risulti satura, al punto di non ricevere comunicazioni.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,58420.0.html