Sul supplemento n. 23 di venerdì 08 giugno 2012 è stata pubblicata la Legge regionale 7 giugno 2012 - n. 9 "Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi".
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi)
1. [color=red]A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, [b][u]è sospeso per un anno[/u][/b] il divieto, previsto dall’articolo 116, comma
2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6[/color] (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) di effettuare vendite
promozionali dei prodotti di cui all’art. 115, comma 1, della l.r. 6/2010 nei trenta giorni antecedenti i periodi di cui all’art. 115,
comma 2, della l.r. 6/2010 e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge [color=red]entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.[/color]
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 7 giugno 2012
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/459 del 6 giugno 2012)