Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 908/2021, ha confermato come legittima la decisione di un ente che aveva bandito la selezione di mobilità per poi non dare corso all'immissione in ruolo, [b]in quanto giuridicamente impossibilitata[/b].
La sentenza del Consiglio di Stato n. 908/2021
La pronuncia è particolarmente interessante in quanto fissa alcuni concetti cardine del nostro ordinamento:
•[color=red][b]la posizione giuridica dei partecipanti a un concorso pubblico non è di diritto soggettivo pieno e incondizionato alla successiva assunzione, ma di un interesse legittimo, in quanto l'assunzione è rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti dell'amministrazione[/b][/color];
• [color=green][b]pertanto, l'amministrazione non ha un obbligo di assunzione e può, nel corso del completamento del procedimento concorsuale, paralizzarlo o anche annullarlo qualora sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (divieto assunzionale), organizzativa o anche solo di natura finanziaria (quale il difetto di copertura); tutto ciò a condizione che la scelta possa ritenersi congrua e corretta;[/b][/color]
• [color=blue][b]al termine del concorso con l'approvazione della graduatoria definitiva, tutte le vicende successive a partire dalla mancata assunzione del vincitore ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni e i relativi contenziosi sono di competenza del giudice ordinario; l'ordinamento, quindi, riconosce al vincitore il diritto soggettivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, correlato al consenso dell'amministrazione;[/b][/color]
[color=purple][b]- tuttavia, anche il suddetto diritto soggettivo recede qualora l'assunzione non sia resa possibile da vincoli finanziari normativamente imposti, da blocchi delle assunzioni o da divieti di provvista di personale, anche quali aspetti sanzionatori di specifiche disposizioni.
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