La presenza di multiattivit? (ad esempio commercio al dettaglio ed attivit? artigianale) in uno stesso locale, veniva gestita, per quanto riguarda la destinazione d'uso del locale, con l'art. 99, c. 4 della LR 65/2014 (norme per il governo del territorio), "La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unit? immobiliare ? quella prevalente in termini di superficie utile".
L'ufficio edilizia ritiene che questo parametro (prevalenza in termini di superficie utile) non possa essere pi? utilizzato a seguito dell'entrata in vigore della L. 120/2020, il cui art. 10, comma 1, lett. m) ha modificato il comma 2 dell'art. 23-ter del DPR 380/2001, stabilendo che la destinazione d'uso dell'immobile ? quella stabilita dalla documentazione di cui all'art. 9 bis c. 1. (abrogando quindi il comma che stabiliva che la destinazione d'uso di un fabbricato o di un'unit? immobiliare era quella prevalente in termini di superficie utile). Il comma 3 dell'art. 23-ter stabilisce inoltre che le regioni entro 90 giorni devono adeguare la propria disciplina a quanto stabilito dal presente articolo.
L'ufficio edilizia ritiene pertanto non pi? applicabile l'art. 99, c. 4 della LR 65/2014.
Come fare nel caso di multiattivit? (di diversa tipologia) in uno stesso locale che ha ovviamente un'unica destinazione d'uso?
Grazie
sabina
Anche io ritengo non piu' applicabile l'art. 99 comma 4 citato essendo decorsi i 90 gg. Gi? ne avevamo parlato sul forum.
Nel caso di specie il comune diventa arbitro della questione. Io opeterei per reputare necessaria la destinazione connessa con il carico urbanistico maggiore: se c'e' commercio + altro, occorre la destinazione d uso commerciale. Ripeto, che spetta al comune definire la questione nello strumento urbanistico.
Grazie del chiarimento. Vi risulta qualche Comune in particolare che abbia affrontato la problematica nella propria disciplina urbanistica?
Sabina
non saprei...