Buongiorno e mi scuso se ripropongo un mio vecchio quesito per il quale, per?, non avevo avuto piena risposta.
Innanzitutto siamo in Lombardia.
C'? una prassi consolidata in questo Comune che, in caso ci sia stata una cessione di azienda relativa a un posteggio di mercato, il subentrante mette a conoscenza la Polizia Locale (deputata alle verifiche in entrata nel mercato) che ha acquistato l'azienda, consegnando una copia dell'atto o dichiarazione notarile.
Da quel momento si ritiene (per me erroneamente) che tale soggetto abbia quindi tutti i diritti sul posteggio di mercato.
Poi magari, prima o poi (entro 4 mesi, perch? altrimenti perde il diritto), invia regolare comunicazione telematica di subingresso.
Considerando per? che, perch? il subentro sia corretto, il nuovo soggetto deve comprovare il possesso di tutti i requisiti prescritti (e non solo la cessione di azienda), ritengo che questo sia possibile solo dopo la formale comunicazione di subingresso in cui viene appunto autodichiarato il possesso di tali requisiti.
Ritenete corretta tale interpretazione?
Se il vostro parere fosse positivo, come si deve considerate tale nuovo soggetto che, pur avendo la disponibilit? dell'azienda non ha formalizzato il subingresso? Entra come spuntista?
Per maggior chiarezza, riporto il testo dell'art. 25 della L.R. 6/2010:
[i]Art. 25
Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.
1. Il trasferimento in gestione o in propriet? dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attivit? [b]sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20[/b].
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione ? effettuata dal comune sede di posteggio [b]previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivit? commerciale[/b]. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ? effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attivit?.
Nella comunicazione di subingresso ? contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonch? deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
3-bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario ? trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
4. Il trasferimento in gestione o in propriet? dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorit? del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivit? del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessit?.
6. Il subentrante per causa di morte pu? continuare provvisoriamente l'attivit? con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. [/i]
l?art. 25 che citi deve essere messo in connessione con il d.lgs. n. 222/2016. La tabella del 222/2016, vuole la procedura di mera ?comunicazione? o di ?SCIA unica? in caso di generi alimentari.
Ai sensi dei principi del diritto espressi anche dallo stesso d.lgs. n. 222/2016 e ai sensi della legge 241/90, ci? che abilita il subentrante e' una di queste due procedure dichiarative, NON la voltura dell'autorizzazione. Se il soggetto non le presenta dichiarando di avere i requisiti legali non potrebbe esercitare l?attivit?. La controparte privatistica (contratto di trasferimento di azienda) si perfeziona in ogni caso ma, dallo speculare lato amministrativo, il subentrante, affinche possa godere del bene immateriale (abilitazione) traslato insieme al resto dell'azienda, ? sottoposto a procedura dichiarando di avere i requisiti.
Nella prassi che hai descritto, io potrei essere senza requisiti morali e professionali ed esercitare senza nemmeno dichiarare il falso. Non sta in piedi.
Dal momento che il soggetto presenta comunicazione o SCIA, questi ? abilitato prescindere se il comune volturi o meno l?autorizzazione, fatta salva la possibilit? dell?inibizione all?esercizio per riscontrata mancanza dei requisiti come si fa per tutte le SCIA. Qua si aprirebbe una lunga questione sulla necessita' o meno del rilascio dell?autorizzazione, magari cartacea, a seguito della comunicazione di subingresso.
La normativa di semplificazione spesso ? disattesa in favore della vecchie prassi. Gia' non dovrebbe esistere l'autorizzazione all'esercizio itinerante ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 ma tant'?...
Grazie mille. In effetti volevo semplificare il quesito con una domanda pi? semplice:
qual ? la data di effettivit? in un subingresso?
1) data atto notarile
2) data invio comunicazione di subentro
3) data voltura autorizzazione
Per me ? chiaro che la risposta sia la 2, ma purtroppo ci sono pareri diversi, derivanti da prassi erronee consolidate.
Grazie
accendo la n. 2!!
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