Da un controllo su un pubblico esercizio ? emersa ? oltre ad alcune violazioni formali ? la non sorvegliabilit? del locale per la presenza, nella sala, di una scala di collegamento a locali ad uso privato al primo piano dell?immobile, [u]non di tipo abitativo ma commerciale[/u], attualmente vuoti (il proprietario non ha concesso la disponibilit? di questi locali all?esercente).
In pratica l?esercizio ha ?annesso? un vano ingresso (con entrata autonoma dall?esterno) che consente l?accesso al primo piano tramite la scala. Questo ingresso ? collegato all?esercizio di somministrazione dall?interno con una porta che in realt? dovrebbe restare chiusa, garantendo ? secondo me - la sorvegliabilit?.
Mi chiedo:
- la mancanza di sorvegliabilit? in questo caso non ? ?strutturale"; ? sufficiente una corretta gestione dei locali. Questo comporta comunque l?avvio del procedimento di decadenza?
-si applica l?articolo 64 comma 8 del Dlgs.. 59/2010 (diffida pi? eventuale avvio di procedimento di decadenza se non si conforma?)
- potrebbe l?esercente limitarsi a chiudere l?accesso alle scale, continuando ad utilizzare il vano ingresso, tenuto conto che il primo piano non ha altri accessi autonomi?
- Nelle attivit? in regime di SCIA come i pubblici esercizi, la decadenza del titolo porterebbe poche conseguenze pratiche perch? il titolare potrebbe presentare immediatamente nuova SCIA. E? possibile eventualmente seguire altre strade, tipo sospensione?
Grazie
Lorenzo
A parere mio l'art. 64, comma 8 ? coerente con l'applicazione della sanzione ex art. 9 e 17-bis TULPS con la conseguente applicazione anche dell'art. 17-ter, comma 3 (sospensione per uniformarsi). In caso di impossibilit?,: decadenza del titolo abilitativo. Una successiva SCIA sarebbe porterebbe all'allocazione dell'art. 19, comma 3 con il divieto di esercizio
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