La Corte di Cassazione con sentenza numero [b]4439 del 4 febbraio 2021 l[/b]a escluso[b] la sussistenza del principio del ne bis in idem in relazione a sanzione penale (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000) e amministrativa relative al medesimo fatto di dichiarazione infedele.[/b]
Ad avviso della Suprema Corte “[i][b]Il sistema del ‘doppio binario’ è giustificato dalla rilevanza degli interessi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure: mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero a tassazione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria.[/b] In altri termini, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte particolarmente allarmanti (essendo previste soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue, infatti, legittimi scopi di rafforzare l’effetto deterrente spiegato dalla mera previsione di quest’ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell’ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare ex post l’effettiva riscossione degli importi evasi da parte dell’amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all’integrale saldo del debito tributario”.
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