Data: 2021-02-10 08:14:39

Assegno di divorzio, alle Sezioni Unite i recenti dubbi sull'automatismo

La Cassazione, con l' [b]ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020 della Prima Sezione,[/b] ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, anche in riferimento all'[b]effetto estintivo della convivenza more uxorio sul diritto a percepire un contributo divorzile.[/b]

Questo tema, invero sinora abbastanza pacifico, ha suscitato alcune perplessità alla luce di un ripensamento progressivo dei criteri di attribuzione dell'assegno.

Nel [b]1990, con la sentenza n. 11490 delle S.U.., [/b]si affermò che [b]l'assegno avesse carattere esclusivamente assistenziale, in quanto il presupposto per la concessione si rinveniva nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, [/b]quindi insufficienza degli stessi, dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità,[b] con cui potesse mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.[/b]

A questo orientamento, restato immutato per anni, si è c[b]ontrapposta la celebre sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 ,[/b] che individua, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso e stabilisce che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati i criteri determinativi.

Si legge, nella sentenza n. 11504, che occorre "[i][b]superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva"[/b] perché è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale"[/i].

Dunque, per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole), va individuato un "[b]parametro diverso" cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente:[/b] se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.

L'abbandono del principio del tenore di vita e la revisione dei criteri di attribuzione dell'assegno divorzile hanno portato i Giudici ad auspicare, ancora una volta, un intervento delle Sezioni Unite, [b]questa volta con riferimento anche all'effetto estintivo della convivenza di fatto sul diritto a percepire un contributo divorzile.[/b]

Questo intervento è stato chiesto con l'ordinanza interlocutoria 28995 del 17 dicembre 2020.

Si legge espressamente che "[i][b]l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita, [/b]caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso".[/i]

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