Attività di tintolavanderia. QUESITO
Massima: Atteso il tenore dei commi 3 e 4 dell'art. 1, d. lgs. 59/2010 e considerata l'assenza di provvedimenti regionali di attuazione della normativa statale di settore, per l'accesso all'attività di nuova tintolavanderia si ritiene non si possa prescindere dal possesso dei requisiti professionali stabiliti dal legislatore nazionale, spettando alla competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Con parere prot. n. 6994 dd. 18.04.2008, lo scrivente ufficio ha dato riscontro ad un quesito in materia di disciplina applicabile all'attività di tintolavanderia, su come dovessero venire interpretate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 della legge 84/2006[1], riguardanti, tra l'altro, i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico, attesa la mancanza della disciplina regionale di attuazione di dette disposizioni.
Nel parere, reso d'intesa con l'allora Servizio sostegno e comparto produttivo artigianato della Direzione centrale attività produttive, tenuto conto anche del parere reso dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) alla regione Piemonte in data 08.06.2006, si affermava che, in attesa dell'intervento attuativo delle disposizioni in parola, dovesse essere data piena attuazione al principio costituzionale della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e non fosse, pertanto, necessario alcuno dei requisiti professionali previsti dalla normativa succitata in materia di attività artigianale.
Il Comune instante chiede, ora, di conoscere se, alla luce di un'ulteriore risoluzione del MISE (n. 31045 dd. 18.02.2011), possa continuare a prescindersi dal possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di una nuova tintolavanderia, considerata la persistente assenza di provvedimenti regionali di attuazione.
Sentito il Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano della Direzione centrale attività produttive, si formulano le seguenti osservazioni.
La citata risoluzione nel considerare le modifiche apportate alla preesistente normativa dall'art. 79[2] del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' (che ha semplificato ulteriormente i requisiti richiesti, ad esempio riducendo la durata dei corsi di qualificazione professionale da 1200 a 450 ore), ha richiamato l'attenzione sulla portata della c.d. clausola di cedevolezza di cui all'articolo 84 del citato decreto legislativo, la quale dispone che: 'In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.'.
Ed è con riferimento a detta clausola che il MISE ritiene non sia più possibile derogare al possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per l'attività di tintolavanderia, compreso l'obbligo, ivi previsto, di individuare un soggetto responsabile degli aspetti tecnici anche in relazione ai possibili rischi professionali.
Obiettivo primario della direttiva, di cui il d.lgs. 59/2010 costituisce attuazione (c.d. Direttiva Bolkestein), consiste nella eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, mediante la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed allo svolgimento delle attività di servizio e limitando l'obbligo di autorizzazioni preliminari e la previsione di requisiti per l'accesso alle attività ai casi in cui autorizzazione e requisiti risultino giustificati da motivi imperativi d'interesse generale [3].
Nel caso in esame, i requisiti professionali richiesti paiono potersi ritenere rispondenti a motivi imperativi di interesse generale, così come individuati dall'art. 8 comma 1, lett. h), del d.lgs. in argomento, con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela dell'ambiente.
In materia di professioni, inoltre, la Corte Costituzionale[4] ha affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale è riservata allo Stato (quanto alla determinazione dei principi fondamentali n.d.r.), nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni, stabilita dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione sostenendo che l'attribuzione della materia delle 'professioni' alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, in coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario.
Anche in materia di attività di tintolavanderia, spetterebbe, pertanto, alla competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Un tanto può essere sostenuto in considerazione del tenore dei commi 3 e 4 dell'art. 1, d. lgs. 59/2010, i quali dispongono che, relativamente alle regioni a statuto speciale, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del decreto medesimo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, mentre 'relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto'.
A ciò si aggiunge che con circolare n. 3635 del 6 maggio 2010, il Ministero dello sviluppo economico, premettendo che le disposizioni del decreto n. 59/2010 riconducibili alla competenza statale in materia di professioni e relativi profili, nonché disciplina dei titoli abilitanti, non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, ha affermato che 'per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali, le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento'.
Un tanto per effetto della già menzionata clausola di cedevolezza di cui all'art. 84, comma 1 del citato decreto legislativo[5].
Per quanto detto, si ritiene di concordare con le conclusioni di cui alla summenzionata Risoluzione MISE.
Per completezza espositiva, si segnala, infine, che è già iniziato, da parte del Consiglio regionale, l'iter di approvazione del DDL 133 con conclusione prevista per la fine del corrente mese. Tali norme regionali danno attuazione ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato con la legge 84/2006, nell'ambito della potestà legislativa concorrente.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=32591
[color=red][b]Tintolavanderia - MINISTERO - Parere 28 aprile 2015 (prot. n. 59419)
[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26561.0