Un imprenditore titolare di un albergo in immobile vincolato invece di assumere la denominazione di residenza d'epoca intende cessare l'attivit? di albergo e aprire al suo posto una residenza d'epoca come struttura extralberghiera. Lo pu? fare? Ma dato che l'immobile ha destinazione turistico ricettiva, per aprire una residenza d'epoca deve chiedere il cambio d'uso a residenziale?
grazie
E' una vecchia questione. La LR non dispone che la condizione NECESSARIA della destinazione d'uso "civile abitazione". La LR dispone che devono essere garantiti i requisiti dimensionali delle civili abitazioni senza dettare, come per gli alberghi, le caratteristiche delle camere, mq, ecc.
Inoltre, la stessa LR afferma: [i]L'utilizzo delle abitazioni per le attivit? di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.[/i]
Quindi, la disposizione va letta nel senso che qualora fossero usate civili abitazioni non ? necessario il cambio d'uso ma se fossero usati immobili a destinazione d'uso turistico/alberghiera, questi non dovrebbero subire il cambio d'uso in civile abitazione. Sicuramente la destinazione d'uso alberghiera ? compatibile dato il carico urbanistico sostanziale cui sono sottoposti gli immobili. Tutto questo al netto di eventuali atti comunali sul governo del territorio. Firenze, ad esempio, qualche anno fa aveva previsto anche per le strutture extra-alberghiere una particolare destinazione d'uso alberghiera.
Il problema, quindi, sarebbe quello relativo al rispetto del dimensionamento degli ambienti. Se era albergo aveva delle caratteristiche diverse rispetto alle misure della c.a.
Magari il soggetto vuole proprio passare a civile abitazione e passare a residenza d'epoca. In ogni caso, se non va la RdE, resterebbe con alloggi che pu? usare come abitaizoni da vendere o locare.
Per concludere, tieni presente che la LR 86/2016 ha aggiunto una specificazione (qualora fosse sono una questione pubblicitaria/nominativa):
[i]Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonch? gli alloggi agrituristici di cui alla l.r. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di ?residenze d'epoca? mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.[/i]