Buongiorno, ci viene comunicata l'intenzione da parte di un Centro di Formazione Professionale presente sul territorio, gi? accreditato per il rilascio dei titoli inerenti l'attivit? di acconciatori ed estetisti, di presentare SCIA per l'avvio delle due rispettive attivit?.
Si chiede vostro parere in merito, specificatamente sulla possibilit? o meno che presso una scuola venga aperta un'attivit? economica a tutti gli effetti, anche tenendo conto della destinazione d'uso dei locali, la quale presumibilmente svolger? il servizio aperto al pubblico e non esclusivamente nell'ambito delle lezioni.
A supporto di tale iniziativa, i titolari hanno motivato che tale pratica ? diffusa in numerose scuole della regione, cos? come viene svolta l'attivit? di ristorazione da parte di numerose scuole alberghiere.
Ringraziando per la collaborazione, si attende cortese riscontro.
Mi sembra che sia escluso il caso di cui all'art. 7 "Attivita' a fini didattici o di dimostrazione" del reg. reg. 6/2011... quindi vige l'art. 6 "Luogo di svolgimento dell'attivita'" che al comma 1 dispone che [i]L'attivita' di acconciatore po' essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso[/i].
Eventuali deroghe devono pertanto a mio avviso essere previste espressamente nelle NTA.
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[i]Reg. Reg. 6/2011 e smi
Art. 7 Attivita' a fini didattici o di dimostrazione.
1. E' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attivita' esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune nel quale si svolgono, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla L. 174/05 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attivita' didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attivita', salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attivita' a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.[/i]