Data: 2011-03-18 08:34:25

subingresso mercato

Nel caso di subingresso nell'attività di commercio su area pubblica su posteggio deve essere provato l'effettivo trasferimento dell'attività. E' sufficiente una scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate? io ritengo di sì, anche se mi hanno detto che alcuni comuni esigono l'atto notarile.

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Data: 2011-03-18 15:37:14

Re: subingresso mercato


Nel caso di subingresso nell'attività di commercio su area pubblica su posteggio deve essere provato l'effettivo trasferimento dell'attività. E' sufficiente una scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate? io ritengo di sì, anche se mi hanno detto che alcuni comuni esigono l'atto notarile.
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La questione sta tutta nell'art. 2556 del codice civile e non dipende dalla normativa regionale nè tantomeno da quella comunale.
L'art. 2556 dice:

[color=red]Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.[/color]

In sintesi:
1) tutti i subingressi sono da provare con atto notarile o scrittura privata autenticata da notario (e poi ovviamente registrata alla agenzia delle entrate)
2) NE SONO ESENTI le imprese NON soggette a registrazione. In base alla nostra normativa NON SONO soggette a registrazione i piccoli imprenditori.

L'art. 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori:
il coltivatore diretto del fondo;
l'artigiano;
il piccolo commerciante;
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è dunque necessario:
che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa;
che il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale.

QUINDI, MOLTO SPESSO, i commercianti su AAPP sono piccoli imprenditori e quindi possono trasferire l'azienda con scrittura privata NON AUTENTICATA DA NOTAIO ma comunque registrata alla agenzia delle entrate.

riferimento id:577

Data: 2017-12-13 06:58:38

Re:subingresso mercato

[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
*****************
[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

https://buff.ly/2AgOiIp

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