Data: 2021-02-05 12:09:09

circoli culturali e ricreativi con somministrazione - zona gialla

Salve
Nelle ultime FAQ del Governo alla domanda se sono sospese le attivit? di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo ? risposto "La sospensione di attivit? di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attivit? interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attivit? subordinata e collaterale rispetto alla attivit? principale". La Regione Toscana e l'Anci invece ritengono che ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano ristorazione  e somministrazione ? consentita, a favore dei rispettivi associati,  la consegna  a domicilio e la somministrazione con asporto.
Posto che le Regioni(e Province autonome) possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, com'? possibile che per il Governo centrale la sospensione dell'attivit? dei circoli ricreativi ecc si estenda anche alla somministrazione di alimenti e bevande mentre per la Regione questa attivit? ? consentita seppure in forma da asporto??

riferimento id:57664

Data: 2021-02-08 18:00:12

Re:circoli culturali e ricreativi con somministrazione - zona gialla

Colgo l'occasione per fare il punto sulla questione cercando di generalizzarla. Magari qualcuno pu? aggiunf?gere altri dettagli.

E' difficile tenere il conto ma mi risulterebbe che le misure regionali che citi siano contenute nell?ordinanza regionale n. 121/2020. L?ordinanza rimanda la fattispecie applicativa al regime di ?zona gialla?:
[i]Ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attivit? di ristorazione e somministrazione ? consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attivit? con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l?attivit? di confezionamento che di trasporto, nonch? fino alle ore22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.[/i]

La disposizione regionale non pare proprio legittima per il motivo che hai detto tu in relazione all?art. 3 del DL 19/2020. Tuttavia, il DL 19/2020, ai sensi del DL 83/2020, art. 1-bis, resta applicabile compatibilmente con quanto previsto dal DL n. 33/2020.  Vero ? che per un certo periodo di tempo, il DL n. 33 del 16/05/2020 ha disposto che [i]nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, pu? introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.[/i]

Attualmente, per?, dopo varie modifiche, tale disposizione risulta (vedi art. 1, comma 16): [i]... nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, pu? introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative[/i]

Quindi, alla luce di quanto riportato ci sono due aspetti che mi fanno dire che l?ordinanza regionale potrebbe essere giudicata illegittima o non pi? applicabile:
- in quanto ampliativa, non ? stata adotta d?intesa con il ministro;
- anche se l?applicabilit? temporale ? scritta in modo sibillino, va da s? che il successivo DPCM, rispetto a quello in vigore al momento dell?emanazione dell?atto regionale, abbia fatto decadere l?applicabilit? dell?ordinanza: o veniva ratificata a livello nazionale o cade (nelle more?). Le faq attuali confermano la cosa.

In ogni caso, finch? non sar? dichiarata illegittima la puoi/devi applicare.

Ci sarebbe poi da affrontare un?altra questione di ordine generale: pu? un?ordinanza contingile e urgente ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 trasformarsi in provvedimento normativo indicante facolt? personali con le piene caratteristiche della generalit? e dell?astrattezza? Qua per? mi taccio, dovrei studiare troppo per tentare una risposta.

riferimento id:57664

Data: 2021-02-09 19:03:27

Re:circoli culturali e ricreativi con somministrazione - zona gialla

Il problema della durata indefinita di queste ordinanze ? stato sinora poco valutato in genere ma esiste.
Dovrebbe essere la stessa Regione, man mano che vengono meno i presupposti (di legge o di fatto) ad indicare sul sito quelle ancora vigenti o comunque ad evidenziare quelle che hanno perso di validit?.
Purtroppo diciamo che tale incertezza ? probabilmente voluta ma non aiuta ne? i cittadini ne? gli operatori chiamati a farle applicare e rispettare.

riferimento id:57664
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it