Contratti: un'importante pronuncia delle Sezioni unite in tema di leasing finanziario
In tema di contratti: 1) l'art. 1, commi da 136 a 140, della l. 4 agosto 2017, n. 124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), si applica ai contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento dell'entrata in vigore della legge, non avendo questa effetti retroattivi; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., e non quella dettata dall'art. 72-quater l. fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad un'applicazione retroattiva della legge de qua; 2) in base alla disciplina dettata dall'art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l. fall., in seno alla quale, nell'invocare ai fini del risarcimento del danno l'applicazione dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa o manifestamente eccessiva, indicando la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, allegando alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 gennaio 2021, n. 2061
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/045