Una ditta che esercita attivit? di commercio in forma itinerante, ma che ha cessato a far data dal 31/12/2020, chiede se presentando ora la comunicazione di cessazione tramite Suap sia passibile di sanzione, in quanto sono gi? trascorsi 30 giorni (termine preso come riferimento per le comunicazioni alla CCIAA). Analizzando il D.lgs. 114/1998, l?art. 30, comma 1 prevede che ?i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime condizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purch? esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente decreto?.
Se quindi consideriamo l?art. 26 comma 5, questo stabilisce che la cessazione dell?attivit? relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 (negozi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita) debba essere comunicata al comune, pena l?irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall?art. 22 comma 3.
? dunque possibile applicare al commercio su area pubblica la sanzione prevista dall?art. 22 per mancata comunicazione della cessazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 26, comma 5? Grazie
La norma citata dice ?medesime disposizioni? e quindi per il combinato disposto tra i due articoli in effetti sembrerebbe applicabile. ? anche vero che negli articoli di riferimento per tale forma di commercio nulla dice quanto ad obblighi specifici di comunicazione per la cessazione come invece fa per le altre forme.
Idem nulla dice all?art.29 per le relative sanzioni.
Dunque si tratterebbe di una sanzione ?applicabile? solo leggendo le norme in combinato disposto e questo fa sorgere qualche perplessit? sul modo di legiferare in materia. Semplice dimenticanza?