Approfitto per un parere/consiglio: 2 soggetti;
soggetto 1: libero professionista guida turistica(con regolare patentino),esame regionale superato come direttore di agenzia viaggi..vorrebbe,essendo dotato dei requisiti per farlo(licenza...cap..ruolo etc) vorrebbe iniziare attivita' di NCC ...
2 soggetto inoccupato in possesso del titolo di direttore tecnico agenzia viaggi...
Insieme vorrebbero iniziare/svolgere entrambi le attivita'(NCC e agenzia viaggi online e se possibile anche guida turistica considerando i titoli/licenze di cui sopra)...
possono farlo con una srls o snc/sas?
grazie in anticipo
Ti fornisco le chiavi di lettura.
L?attivit? di NCC ? regolata dalla legge 21/92 e dei regolamenti comunali, oltre che dalle leggi regioni sulla tenuta del ruolo conducenti.
L?NCC si configura come trasporto pubblico: (in teoria) il vettore ? nella rimessa e attende i clienti (servizio aperto al pubblico ? a chiunque) abbia esigenze di trasporto per qualsiasi destinazione a prescindere dalla finalit?. Chi vuole esercitare questa professione con autoveicoli deve dotarsi di licenza comunale (bando quando c?? oppure acquistarla da chi la vende).
Teoria e giurisprudenza vogliono che la licenza si intestata i singoli escludendo le societ? di capitali. La cosa ? discussa ma diciamo che questa ? la tesi prevalente. Inoltre, l?attivit? deve essere esclusiva: chi fa NCC fa solo quello. Vedi la legge 21/92 e senti il SUAP di riferimento per le sfumature interpretative sull?argomento.
L?agenzia di viaggi ? la guida turistica ? un altro mestiere. In entrambi i casi ? necessaria una procedura abilitativa dichiarativa (SCIA) da presentare al SUAP.
Le due cose possono sovrapporsi nel senso che l?agente di viaggi, quando organizza un ?pacchetto turistico? e lo realizza in proprio, pu? usare il mezzo di trasporto dell?agenzia per portare clienti che hanno acquistato il pacchetto. Ad esempio, l?agente ha organizzato il giro delle cantine del Brunello. In questo caso non sarebbe trasporto ?pubblico? ma un mero strumento per la realizzazione del pacchetto nei confronti di chi quel pacchetto ha comprato. Su questo ultimo punto, in senso positivo, ci sono sentenza del Consiglio di stato e leggi regionali che si sono preoccupate di specificarlo, vedi, ad esempio la LR n. 7/2014 della Liguria: Nell?attivit? delle agenzie di viaggio e turismo ?, altres?, compresa, in regime non esclusivo, l?organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di citt? e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di propriet? delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.
Vedi qua per pronunce positive: https://www.studiolegalerighifelli.it/case_result/il-tour-guidato-su-un-mezzo-dellagenzia-di-viaggi-non-e-noleggio-con-conducente/
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21199.0
Tuttavia, in altre realt? territoriali puoi trovare sentenze come questa:
https://www.trasporti-italia.com/mobilita-regole/sentenza-del-tribunale-di-siena-autorizzazione-sempre-necessaria-per-il-trasporto-dei-turisti/45528
Come vedi la questione ? combattuta.