Un professionista osteopata vuole esercitare la sua professione in una farmacia del territorio per alcuni giorni alla settimana.
La farmacia e/o il professionista devono presentare al suap qualcosa?
come devono essere i locali utilizzati per l'attività ?
grazie mille
Ai sensi dell?art. 102 del TULLSS pemane il divieto per il farmacista di svolgere professioni sanitarie ma la giurisprudenza e la normativa, vedi i decreti ministeriali del 2010 sulla c.d. ?farmacia dei servizi? (prenotazione visite, uso di dispositivi strumentali, prestazioni sanitarie, ecc.) hanno chiarito la legittimit? dell?esercizio di professioni sanitarie esercitate DA TERZI all?interno della farmacia
riferimento id:57614La farmacia e/o il professionista devono presentare al suap qualcosa?
come devono essere i locali utilizzati per l'attività ?
L'osteopata non risulta ad oggi inerito nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute tra le professioni sanitarie [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2[/url] o tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario riconosciuti dal ministero della Salute [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=3]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=3[/url]
Tuttavia lo stesso Ministero della Salute nel rispondere all?interrogazione parlamentare su chiropratici e osteopatia in data 20/03/2014 ha affermato che le attivit? svolte dall'osteopata rientrano nel campo delle attivit? riservate alle professioni sanitarie...
[url=https://www.fnovi.it/content-id-3106]https://www.fnovi.it/content-id-3106[/url]
La L. 3/2018 (la c.d. ?Legge Lorenzin?) annovera la figura dell'osteopata tra le professioni sanitarie, ma non mi risulta che siano ad oggi ancora stati emanati i decreti attuativi sugli ambiti di attivit? e competenze...
Pertanto se la si considera professione sanitaria, la competenza ? di ATS (vedi art. 15 della l.r. 33/2009).
Diversamente ? attivit? libera (come lo psicologo, il logopedista,...)
Ma l'ho trovato nell'elenco delle discipline bionaturali e operatori olistici, e quindi scia....
riferimento id:57614Il tema e' dibattuto, ma ad oggi non mi risulta che l'attivita' sia assoggetta a SCIA da una norma.
La l.r. 2/2005 non prevede alcun adempimento.
PREMESSO CHE NON E' FONTE DI DIRITTO, la Consulta regionale per l'Artigianato regionale nella seduta del 29.07.2013 si ? espressa ritenendo che per le attivita' inerenti discipline bio-naturali non debba essere presentata la SCIA, ma debbano essere rispettati i cosiddetti requisiti trasversali prescritti per tutte le attivita' di esercizio pubblico (igiene locale, attrezzature, sicurezza sul lavoro, etc.).
A meno che si voglia inquadrare l'attivita' tra quelle dei "centri massaggi di esclusivo benessere", per i quali e' prescritta la SCIA. Personalmente non condivido questa interpretazione, avendo una legge specifica per queste attivita'