Data: 2021-02-01 12:50:24

Differenze ente locale e Regione

Gentilissimo dott. Chiarelli, nell'ambito di una procedura concorsuale che sto facendo (mobilità presso Regione Lazio) tra le domande è uscita questa: a livello amministrativo cosa può fare la Regione di diverso dall'ente in lavori? (Roma Capitale). Dal momento che il presidente sembra essere una persona esigente e mai soddisfatta delle risposte, mi sono permessa di contattarla per avere un supporto nella risoluzione del quesito. La ringrazio per la disponibilità.

riferimento id:57576

Data: 2021-02-01 15:51:02

Re:Differenze ente locale e Regione


Gentilissimo dott. Chiarelli, nell'ambito di una procedura concorsuale che sto facendo (mobilità presso Regione Lazio) tra le domande è uscita questa: a livello amministrativo cosa può fare la Regione di diverso dall'ente in lavori? (Roma Capitale). Dal momento che il presidente sembra essere una persona esigente e mai soddisfatta delle risposte, mi sono permessa di contattarla per avere un supporto nella risoluzione del quesito. La ringrazio per la disponibilità.
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Se non ho frainteso la domanda si parla delle differenze negli appalti di Lavori fra un Comune (Roma capitale) e la Regione.
In linea di massima le norme sono le stesse (codice degli appalti) anche se la REGIONE ha potestà legislativa per la disciplina dei lavori di competenza dei propri uffici e servizi (che non ha il Comune).

Inoltre Roma capitale ha un regime speciale ...

La domanda è abbastanza singolare, ma mi orienterei sugli elementi IN COMUNE più che sulle differenze

riferimento id:57576

Data: 2021-02-01 16:05:51

Re:Differenze ente locale e Regione

Mi scusi ma è saltata una parola: la domanda è "A livello amministrativo cosa può fare la Regione rispetto all'ente in cui lavori? (Roma Capitale)

Non credo faccia riferimento agli appalti....

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Data: 2021-02-01 19:37:07

Re:Differenze ente locale e Regione


Mi scusi ma è saltata una parola: la domanda è "A livello amministrativo cosa può fare la Regione rispetto all'ente in cui lavori? (Roma Capitale)

Non credo faccia riferimento agli appalti....
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TUEL
Art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5. Programmazione regionale e locale

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

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