La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la [b]sentenza n. 1863 del 18 gennaio 2021[/b] ha affermato che sussiste [b]continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l’esercizio della funzione, [/b]introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, infatti, anche in epoca antecedente al novum normativo, ai fini della integrazione del reato di corruzione propria, "[i][b]non[/b] era necessaria l’individuazione di [b]uno specifico atto contrari[/b]o ai doveri di ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque [b]un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono"[/i].[/b]