Il DPCM 14.01.2021 all'art. 1 comma 10 lettera ff) dispone la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, dei Centri Commerciali,gallerie commerciali, parchi commerciali, limitando negli stessi la sola apertura a determinate categorie quali, i supermercati, le parafarmacie, le edicole, tabacchi, librerie etc. Lo stesso DPCM alla lettera gg) consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità, nel rispetto della normativa vigente, di operare dalle ore 5 alle ore 18.00.
Tale previsione è stata oggetto di interpretazioni di segno opposto da parte della autorità locali generando differenze tra comuni vicini nei quali, le attività di ristorazione e somministrazione all'interno dei Centri Commerciali, sono state lasciate aperte o chiuse a seconda dei casi.
Quale è la condotta più giusta da adottare? Grazie. Raffaele Masullo, Ufficiale di Polizia Municipale, Pompei (NA)
A [b]parere mio[/b] l'interpretaizone ? restrittiva altrimenti anche gli esercizi di somm.ne sarebbero stati indicati nella deroga: il CC resta chiuso ad eccezione di...
In via generale, le eccezioni sono interpretate in modo tassativo proprio perch? rappresentano una sorta di deroga alla regola generale.
Quindi, nel fine settimana, i centri commerciali e assimilabili sono chiusi. Se all'interno di essi sono presenti:
farmacie,
parafarmacie,
presidi sanitari,
punti vendita di generi alimentari,
punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici,
tabacchi,
edicole,
librerie.
Questi possono restare aperti.
Concordo con Mario. Conta la collocazione del pubblico esercizio, se nel c.c. (sta chiuso) o altrove (sta aperto con le altre limitazioni).
riferimento id:57558La norma citata non dispone la chiusura [i]tout court[/i] (nelle giornate festive e prefestive) di centri commerciali, gallerie commerciali, ecc., bensì la chiusura degli "[u]esercizi commerciali[/u]" presenti all'interno di centri commerciali, ecc..
La precisazione non è mera pignoleria.
La locuzione "esercizi commerciali" farebbe dunque riferimento alla nozione di "commercio" e la definizione giuridica di "commercio", in particolare di "commercio al dettaglio", è come noto contenuta nell'art.4 del D.L.vo 114/98.
Sul punto, quindi, non risulterebbe del tutto priva di fondamento l'eventuale contestazione relativa al fatto che i "pubblici esercizi", come come le “attività di servizi alla persona” (anch'esse solitamente presenti nei centri commerciali), non sarebbero riconducibili in senso stretto alla nozione di “esercizi commerciali” e quindi potrebbero ritenersi esclusi dall'obbligo di chiusura sopra menzionato.
La norma citata, come evidenziato da atena60, ha un incipit categorico: sono chiusi salvo le eccezioni che conosciamo.
Il punto successivo gg) inserito nello stesso articolo, [b]successivamente dal punto di vista temporale ([/b]non è un particolare di poco significato) consente ai pubblici esercizi di svolgere la propria attività. Le due interpretazioni sono possibili ed urge un chiarimento anche perché, ove si decidesse per la chiusura di essi all'interno dei Centri Commerciali, si avrebbe una concorrenza sleale tra questi ultimi, appartenenti alla medesima categoria dei p.e. e gli stessi posti nell'immediatezza dei Centri Commerciali ma al di fuori di esso. Noi, Pompei, abbiamo optato per l'apertura, salvo cosa che farò domani, l'inoltro di un quesito specifico da inviare in Prefettura. Speriamo ::) che la risposta arrivi prima di venerdi prossimo. Vi aggiorno sulla questione. Grazie e buon lavoro.
Io ho dato il mio parere in base a quello che mi sembra pi? logico, sono al corrente di molte situazioni reali che presuppongono interpretazioni diverse. Alla fine spetta alla Prefettura sanzionare o meno.
I DPCM, fin dal primo, vogliono un'interpretazione piu' sostanziale che formale, vedi, ad esempio, le parti sulla ristorazione che riguardano gli esercizi, commerciali, artigianali e della somm.ne in senso stretto. Se leggessimo le disposizioni come facciamo di solito, attenti al formalismo e alla tutela della concorrenza, non ne caveremmo le gambe. Quando, nel caso di speci, il DPCM indica esercizi commerciale, a parere mio, lo fa in modo a-tecnico. Infatti, subito dopo, cita i presidi sanitari come se fossero un?eccezione compresa gli esercizi commerciali, lo stesso, quindi, poteva essere indicato per i bar/ristoaranti.
Sempre a parere mio e' fuori luogo parlare di concorrenza sleale. Sarebbe opportuno farlo di fronte a norme che regolano la materia in tempi normali. Il fine del DPCM non e' tutelare la concorrenza o aspetti di polizia amministrativa ma quello di tutelare la salute pubblica andando a toccare quelle situazioni reputate maggiormente pericolose rispetto ad altre in un periodo di estrema emergenza (alla fine ? una scelta tecnico-politica riguardo a chi sacrificare). La tutela della concorrenza, in questo caso, e' un aspetto del tutto estraneo alla norma.
[quote]
Quando, nel caso di speci, il DPCM indica esercizi commerciale, a parere mio, lo fa in modo a-tecnico. Infatti, subito dopo, cita i presidi sanitari come se fossero un?eccezione compresa gli esercizi commerciali, lo stesso, quindi, poteva essere indicato per i bar/ristoaranti.
[/quote]
Solo una precisazione: non credo che con l'esclusione dei "presidi sanitari" si debba intendere qualcosa di diverso dagli "esercizi commerciali", come ad esempio studi medici, laboratori di analisi o attività simili, ma piuttosto che sono semplicemente esclusi dall'obbligo di chiusura anche quei negozi specializzati nella vendita di "presidi sanitari", come sono chiamati quegli oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (come ad esempio carrozzine, materassi antidecubito, deambulatori, cateteri, sacche, pannoloni e altro).
Per il resto sono d'accordo, la concorrenza sleale non c'entra nulla.
Lungi dal voler fare una considerazione di tipo politico, non è questo il ruolo cui siamo chiamati, la mia affermazione sulla concorrenza sleale, sebbene fuori luogo, lo riconosco, era solo un modo per esprimere la situazione. Orbene, la lettera ff del comma citato, fa riferimento agli esercizi commerciali ( art. 4 della Bersani) che devono stare chiusi nei weekend, salvo le eccezioni citate. Nulla dice a proposito dei pubblici esercizi, soggetti come è noto alla disciplina della 287. Pubblici esercizi che, alla lettera gg) sono espressamente autorizzati. Il dubbio è più che lecito quindi. E se non lo avessimo avuto non staremmo qui a confrontarci. Ad ogni buon conto, come era doveroso, abbiamo inoltrato quesito specifico alla Prefettura di Napoli. Vi terrò aggiornati. Se un attività peraltro consentita ovunque nelle modalità note, non è espressamente vietata, il dubbio come già scritto, è più che legittimo. Vedremo. Grazie per il contributo.
riferimento id:57558Nei centri commerciali e simili i servizi alla persona, come parrucchieri ed estetiste devono restare chiusi?
riferimento id:57558io rispondo si' per tutto quanto espresso ma, come vedi, la cosa ? dibattuta.
riferimento id:57558Bello il confronto, peccato che tutto dipenda dal ns pessimo e cavilloso legislatore
riferimento id:57558Buonasera.
Io ritengo che l'elenco di cui all'art. 1, punto 10. lett. ff) sia tassativo. Se la ratio della norma è quella di evitare assembramenti in luoghi chiusi, mi sembra coerente che per questo tipo di strutture non possano essere ricompresi i servizi alla persona, né l'apertura i pubblici esercizi (penso, ad esempio, ad una domenica piovosa che potrebbe attirare un numero rilevante di persone creando situazioni non gestibili). Inoltre, penso che l'elenco di cui alla lettera ff) avrebbe ricompreso esplicitamente queste attività se ritenute consentite.
Vi chiedo: nell'eventualità che venga sanzionato un pubblico esercizio all'interno di un centro commerciale in un prefestivo/festivo, come vi comportereste nei confronti dei clienti (pur rispettosi di tutte le altre regole COVID)? Io non vedo profili di responsabilità se non da parte dell'esercente, tuttavia si tratta sempre di fruitori che utilizzano un servizio che dovrebbe restare chiuso..... vorrei capire la vostra posizione.
Ringrazio e saluto
il primo DPCM di DRAGHI, in vigore dal 06/03/2021) dispone:
Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Nel precedente DPCM non erano state indicati le lavanderie e tintorie fra le attivit? deroganti al divieto. Questo depone ancora di pi? verso l'interpretazione che gli "gli esercizi commerciali" sia un'indicazione non tecnica
Certo, dal Legislatore ci si attenderebbe l?uso appropriato di termini tecnici quando esistono e sono definiti da norme ben precise. L?uso in senso a-tecnico in simili casi crea solo problemi all?interprete (ed ai cittadini) con ovvie conseguenze in termini di discrezionalit?/arbitrio/favoritismi etc etc da parte della PA.
Dimostrazione di quello che dico di anni ossia che il pi? grande creatore di burocrazia (nell?accezione negativa) ? proprio il Legislatore.
Attendiamo tempi migliori 😴
il primo DPCM di DRAGHI, in vigore dal 06/03/2021) dispone:
Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Nel precedente DPCM non erano state indicati le lavanderie e tintorie fra le attivit? deroganti al divieto. Questo depone ancora di pi? verso l'interpretazione che gli "gli esercizi commerciali" sia un'indicazione non tecnica
[/quote]
Concordo pienamente (tintorie e lavanderie sono attività artigianali) ed è la medesima interpretazione fornita dalla mia Prefettura di riferimento. Mi resta il dubbio di che sanzione debba essere applicata ai clienti degli eventuali esercizi aperti (intendo nelle giornate festive e prefestive)... ho fatto un quesito specifico in proposito, ma non ho ancora ricevuto risposta, voi cosa ne pensate?
Secondo voi, in base al nuovo DPCM, una pasticceria situata all'interno di un Centro Commerciale, può restare aperta nei giorni festivi e prefestivi
riferimento id:57558
Certo, dal Legislatore ci si attenderebbe l?uso appropriato di termini tecnici quando esistono e sono definiti da norme ben precise. L?uso in senso a-tecnico in simili casi crea solo problemi all?interprete (ed ai cittadini) con ovvie conseguenze in termini di discrezionalit?/arbitrio/favoritismi etc etc da parte della PA.
[/quote]
Non so se il legislatore ha utilizzato definizioni "non tecniche" o "a-tecniche" nello scrivere i DPCM e non so neppure fino a che punto sia corretto utilizzare tale "scusante" per fornire un'interpretazione locale giustificata da un possibile uso del buon senso...
Il fatto e', purtroppo, che coloro che si trovano a dover fare rispettare le norme sono altri soggetti; e nel caso di eventuali interpretazioni forzate, tali soggetti si trovano a dover fare le proprie controdeduzioni di fonte alle opposizioni di avvocati che - di questo sono invece certo - sanno usare le parole in modo assolutamente e perfettamente tecnico-giuridico e minacciano richieste di risarcimenti nel caso in cui le attivita' dei loro clienti siano state indebitamente chiuse dalle indicazioni degli organi locali di controllo.
Cosi' come non mi pare neppure corretto, sulla base del sacrosanto principio della Certezza del Diritto, che la medesima norma sia interpretata in modo differente (e anche contrario) da differenti prefetture, perche' in caso di disposizioni in cui e' del tutto evidente la diversa, dubbia o incerta interpretazione la cosa piu' corretta sarebbe l'astensione nella sua applicazione.
? proprio quel che ho detto. Il Legislatore (e non solo quello del periodo emergenziale) scrive non di rado male le norme, le butta nel ?mondo del diritto?, spesso non si cura (come invece dovrebbe) dell?impatto conseguente e lascia che a sbrogliare le matasse sia (se ci riesce) la PA (ad es con le tanto criticate ?circolari interpretative? che alimentano la odiata burocrazia) o il Giudice competente (che crea la
Giurisprudenza). In mezzo ovviamente sta il cittadino.
Ecco perch? ? spesso il Legislatore a creare (burocrazia e) problemi sia agli interpreti sia ai destinatari dei precetti.
Ormai ci stiamo abituando a capire la ratio di certi provvedimenti non sulla base dei cd ?lavori preparatori? (quando ci sono) ma sulla base delle successive FAQ🤨