Buonasera Dott. Chiarelli, le chiedo una valutazione in merito a questa prova che ho provato a svolgere in cui la traccia conteneva un rimando al principio di rotazione. La ringrazio anticipatamente,
Cecilia
Buonasera Dott. Chiarelli, le chiedo una valutazione in merito a questa prova che ho provato a svolgere in cui la traccia conteneva un rimando al principio di rotazione. La ringrazio anticipatamente,
Cecilia
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VICINA alla perfezione.
Unico appunto
"Di provvedere alla pubblicazione, ai fini conoscitivi, del presente atto sull’albo pretorio online del Comune di X, ai sensi dell’art. 32 legge 69/2009" ... è solo a fini conoscitivi la pubblicazione?
Il provvedimento è impugnabile? deve essere pubblicato a qualche altro fine?
Cercavo una formula per dare atto della distinzione tra le determinazioni (pubblicità notizia) e altri tipi di provvedimenti che invece necessitano della pubblicità come elemento costitutivo della fattispecie. Posso inserire allora il riferimento al d.lgs. 33/2013?
Grazie mille!
SPUNTI
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.
36. (Contratti sotto soglia)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
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https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24532/Appalti-sottosoglia-obbligatoria-la-pubblicazione-dell-esito-dell-affidamento#:~:text=Per%20gli%20affidamenti%20diretti%20sotto,diretto%20a%2075%20mila%20euro.
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