La Corte di Cassazione con la sentenza[b] n. 442 dell' 8 gennaio 2021 [/b]è intervenuta in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio dopo la riforma ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 che all'articolo 323 c.p. ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
Orbene in tale sentenza ha Suprema Corte ha affermato che: “[i]la nuova formulazione della fattispecie di abuso d’ufficio, restringendone l’ambito di operatività con riguardo al diverso atteggiarsi delle modalità della condotta determina all'evidenza serie [b]questioni di diritto intertemporale[/b]. In linea di principio, non può seriamente dubitarsi che si realizzi una [b]parziale abolitio criminis, in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma,[/b] che non siano più riconducibili alla nuova versione dell’art 323 c.p., siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o di norme di leggi generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. Con il lineare corollario per cui [b]all'abolizione del reato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del c.p., consegue nei processi in corso il proscioglimento dell'imputato con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".[/i][/b]