L’articolo 342 c.p.c. è stato MODIFICATO dal c.d- DECRETO SVILUPPO n. 83/2012 che ha introdotto un filtro di ammissibilità volto ad alleggerire il carico di lavoro delle Corte di Appello.
L 'orientamento della Suprema Corte consolidatosi sul testo previgente dell'art. 342 c.p.c. ed espresso nella ormai nota sentenza Cass. SU n. 16/2000 pervenendo ad una maggiore e più intensa qualificazione dell'appello come [i]revisio prioris[/i] [i]istantiae[/i], piuttosto che come [i]novum iudicium[/i], giungeva a comminare la sanzione della nullità, nella più grave forma della inammissibilità ex art. 358 c.p.c., all'atto d'appello carente dei motivi specifici.
Nel nuovo testo legislativo dell'art. 342 c.p.c. sparisce il riferimento ai motivi specifici.
Le Sezioni Unite con pronuncia del 2017 hanno affermato che la modifica del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha recepito e tradotto legislativamente quello che la giurisprudenza della stessa Corte aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 in ordine alla sanzione dell'inammissibilità dell'appello laddove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabilità.
Hanno enunciano quindi il seguente principio di diritto: "[i]Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado[/i]".
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