Il signor XX, affittuario di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di commercio su area pubblica nel ns mercato, è deceduto nel mese di dicembre u.s..
Il contratto di affitto del ramo aziendale non prevedeva l'estinzione in caso di morte dell'affittuario.
Il proprietario del ramo aziendale ha comunicato agli eredi (e per conoscenza al Comune) la cessazione del contratto dichiarandosi nuovamente titolare dell'autorizzazione per l'attività di commercio sul mercato.
Con riferimento all'articolo 1627 del Codice Civile (Morte dell'affittuario)
“Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi”
si chiede se il proprietario, previa presentazione di subingresso, abbia da subito possibilità di esercitare o debba attendere sei mesi, fermo restando che entro giugno 2021 dovrebbe concludersi il rinnovo delle concessioni dei posteggi sul ns. mercato secondo le linee guida del Decreto MISE del 25 novembre 2020
E' sempre un problema quando si mescolano dinamiche di diritto privato a quelle amministrative. In questi casi puoi avvallare la comunicazione del proprietario d'azienda informando gli eredi per conoscenza in qualit? di contro-interessati. Se gli eredi non impugnano in sede civile quanto prodotto dal proprietario d'azienda, va da s? che la questione si mette a posto da sola.
Il SUAP non pu? assurgersi a giudice civile. Ai sensi del CC gli eredi hanno diritto, quantomeno, di godere di 6 mesi di preavviso e continuare l'attivit? in via provvisoria ma, in certi casi, sono gli stessi eredi a voler interrompere subito e non procedere da subito alla corresponsione del canone di affitto.