Buongiorno,
rivendita di auto usate viene sanzionata da organo di Polizia statale per irregolarit? nella tenuta dei registri;
la sanzione prevede la violazione degli articoli [color=green][b]17 bis comma 3 e 128 TULPS[/b][/color] in quanto il registro relativo alla vendita dei veicoli usati non era aggiornato; inoltre nel registro non erano riportate gli estremi delle carte di identit? dei soggetti con i quali erano svolte le operazioni di compravendita.
e anche la violazione dell'articolo [color=green][b]219 Regolamento TULPS e 221 bis comma 2[/b][/color] perch? titolare di agenzia di affari teneva registro ex 120 TULPS non aggiornato con i veicoli di terzi presenti per la vendita.
L'Organo procedente invia il verbale al Sindaco chiedendo di prendere i dovuti provvedimenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 [color=green][b]ter[/b][/color] comma 3 del TULPS.
Quest'ultimo prevede
https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-i/capo-iv/art17ter.html
[color=orange][i]Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorit? di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivit? condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivit? autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumit? o dell'igiene, l'ordine di sospensione? disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si d? comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (3).[/i][/color]
Pongo alcune domande:
1) La sanzione accessoria si applica solamente se l'interessato non ha sanato le violazioni (Non si d? comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative); pertanto ? necessario invitare la persona per verificare se ha aggiornato i registri?
2) L'articolo 17 ter comma 3 del TULPS da una parte prevede 5 giorni (Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita') dall'altra 30 giorni (l'ordine di sospensione ? disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione). I due diversi termini come si conciliano?
Grazie mille
L?articolo 17 ter comma 3 del TULPS precisa: ?[color=green][i]entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorit? di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivit? condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivit? autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumit? o dell'igiene, l'ordine di sospensione ? disposto [u][b]trascorsi trenta giorni dalla data di violazione[/b][/u]. Non si d? comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative[/i][/color]?.
Sopralluogo 20 dicembre 2020 ma verbale redatto in data 15 gennaio e notificato in data 16 gennaio 2021; i trenta giorni decorrono dal 20 dicembre 2020 o dal 16 gennaio 2021 (i trasgressore potrebbe non essere stato informato della violazione al momento del sopralluogo ma esserne venuto a conoscenza solamente al momento della notifica del verbale).
Grazie.