con la presente si richiede un parere in merito alla questione di seguito esposta:
sul territorio comunale è stata avviata una sede secondaria commerciale da una ditta di Onoranze Funebri, avente autorizzazione per l’attività funebre rilasciata dal Comune limitrofo, ove ha sede legale l’impresa. La stessa ha presentato presso l’Ufficio SUAP del comune ove è stata avviata la sede secondaria, una SCIA per l’esercizio di vicinato per la vendita di articoli e arredi funebri e contestuale comunicazione per l’esercizio di attività di agenzia di affari e disbrigo pratiche.
Ad oggi, la stessa, effettua congiuntamente anche servizio di trasporto funebre, ritenendo tale attività lecita in virtù dell’autorizzazione primaria rilasciata dal Comune ove ha sede legale l’impresa.
Si riporta per maggiore completezza che l’art. 8 del Regolamento Regione Puglia del 11/03/2015 al comma 1 cita testualmente:
“l’attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell’autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa”;
il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune ove è stata avviata la sede secondaria (27/10/2017), attualmente vigente, [b]all’art. 77 richiama quanto previsto dal citato art. 8 e nel successivo art. 78 testualmente riporta[/b]:
[b]“1. Le imprese che intendono conseguire l’autorizzazione a svolgere l’attività di onoranze funebri, devono rivolgere apposita istanza al comune e dichiarare di accettare le norme contenute del presente regolamento […]
2. […]
3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell’Ufficio preposto autorizza la singola impresa all’esercizio dell’attività.[/b]
Tale situazione sta ingenerando situazioni di conflittualità con le agenzie già presenti sul territorio ove è ubicata la sede secondaria.
Alla luce di quanto esposto si chiede se sia lecito tale comportamento e se per l’apertura di una seconda sede commerciale che svolga attività funebre “in toto”, sia comunque necessario, il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune che ospita la sede secondaria e se, pertanto, sia opportuno formulare diffida all’esercizio dell’attività di trasporto funebre.
Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione, in attesa di un cortese riscontro.
Cordialmente,
Ad uso di tutti i lettori cerco di sintetizzare. La regione Puglia ha previsto una particolare autorizzazione all?esercizio dell?attivit? funebre intesa come:
[i]a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti al funerale, su mandato degli aventi diritto;
c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.[/i]
Non tutte le regioni hanno una norma come quella pugliese. In Puglia, al di l? delle prassi comunali che vogliono la necessit? degli ulteriori titoli abilitativi oppure l?assorbimento di questi (vicinato, ag. affari), per l?esercizio dell?attivit? occorre una specifica autorizzazione le cui coordinate giuridiche sono: art. 8, comma 1 del Reg. Reg. n. 8/2015.
[b]Il Reg. citato dispone esplicitamente che l?autorizzazione ricade nella competenza del comune dove si trova la SEDE LEGALE e non aggiunge altre condizioni circa la territorialit?[/b].
Inoltre, lo stesso Reg. afferma:
[b][i]Per l apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attivit? funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale gi? computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attivit?[/i].[/b]
[b][i]L impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attivit? nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.[/i][/b]
Da queste due ultime disposizioni mi pare evidente la [i]ratio[/i] della norma:
- l?autorizzazione ? unica ed ? rilasciata dal comune della sede legale.
- l?apertura di ulteriori sedi, senza che la norma detti specificazioni territoriali (quindi nell?intero territorio regionale), ? possibile in connessione con il soggetto titolare dell?AUTORIZZAZIONE (che resta unica).
- se la sede legale non fosse in Puglia sarebbe sufficiente una comunicazione con la dichiarazione sul possesso dei requisiti.
Quindi, A PARERE MIO, l?impresa di cui trattasi ? nella legittimit?. Se la norma avesse voluto legare l?autorizzazione ad ogni sede operativa, lo avrebbe fatto. La sede legale ? una e l?autorizzazione resta una.