La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con la sentenza 8 gennaio 2021, n. 487, ha ribadito quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al [b]divieto di uso della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti di parte nel processo penale.[/b]
In particolare ha stabilito il seguente principio di diritto: "[i]In [b]assenza di norma specifica[/b] che consenta nel sistema processuale penale [b]il deposito di atti in via telematica, è inammissibile il ricorso per cassazione[/b] proposto a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di [b]modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni”[/b][/i].
[b][/b]https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/25/ricorso-per-cassazione-proposto-a-mezzo-pec-inammissibile