Buonasera,
cliente con residenza (sede) nel comune di Firenze.
E' possibile operare con p.iva autonoma l'esercizio di estetista, non artigiana? ovvero senza alcuna comunicazione al suap non avendo una sede (locali) dedicati?
Intesa quindi come "attività professionale", al domicilio o presso altre strutture?
Quali sono in caso i riferimenti normativi?
Grazie
LV
A parere mio e di Omniavis ti dico che ? possibilissimo. La Regione e le associaizoni di categoria affermano che senza un esercizio in sede fissa non ? possibile svolgere l'attivit? al domicilio. resta inteso, in ogni caso, che l'attivit? estetica ? sottoposta sempre a SCIA: procedura abilitativa obbligatoria con la dichiarazione dei requisiti profesisonali.
[b]LR n. 28/2004, art. 8, comma 7[/b]
[i]7. L'attivit? di estetica pu? essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l?attivit? di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all?articolo 5[/i]
[b]Con il DPGR 12R/2014 ? stato disposto[/b]:
[i]La manicure, la pedicure ed il make-up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e la pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.[/i]
[b]Legge statale n. 1/90, art. 4, comma 5[/b]
[i]L'attivit? di estetista pu? essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.[/i]
Ricordiamo l?art. 10 della LR n. 53/2008 (in materia di artigianato)
[b]Art. 10 - Svolgimento dell?attivit? artigiana[/b]
[i]1. L?attivit? artigiana pu? essere esercitata in luogo fisso a ci? adibito o presso l?abitazione dell?imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
[/i]
[b]In sintesi:
? ? possibile il solo esercizio al domicilio del cliente, senza sede fissa?
? Quali prestazioni al domicilio dell?esercente e quali al domicilio del committente?
[/b]
Alla luce della normativa citata non si rilevano espliciti divieti per il solo esercizio al domicilio. Rammentiamo i divieti espressi previsti dalla legge (art. 2): [i]? vietato l'esercizio dell'attivit? di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.[/i]
Il criterio restrittivo, portato avanti dalle associazioni e dalle stessa regione vuole che sia vietato esercitare attivit? di estetista a domicilio se non si ha un'attivit? in sede fissa gi? abilitata. Questa interpretazione, a nostro avviso, resta immotivata.
Il criterio non restrittivo, in linea con le norme di principio di seguito indicate, vuole che si possa esercitare attivit? di estetista a domicilio senza avere gi? un'attivit? fissa, limitandosi (in Toscana) alle sole prestazioni di manicure pedicure e make-up. Questo al pari di ogni altra attivit? artigiana. Resta inteso che si dovr? garantire condizioni igienico-sanitarie oggettive, avere i requisiti professionali e presentare una SCIA al comune dove si trova la sede legale.
E' utile rammentare alcune norme del periodo 2010/2012. Alla luce di queste norme l'attivit? della pubblica amministrazione deve, sicuramente, essere ripensata in funzione della tutela della concorrenza intesa come massimizzazione delle possibilit? di esercizio degli operatori economici.
Vedi, soprattutto il DL 138/2011 e il DL 1/2012.
In estrema sintesi:
- ? legittimamente esercitabile tutto ci? che non trova esplicito divieto o comunque non ? sottoposto a esplicita condizione abilitativa in base ad una norma avente valore di legge. In sintesi, solo la legge o una norma avente maggiore o uguale valore gerarchico pu? prevedere delle forme di controllo o inibizione all?esercizio di attivit? economiche. Una norma regolamentare (comunale o di altro soggetto pubblico), di per s? non ? giuridicamente sufficiente a imporre divieti o condizioni in modo autonomo o difforme rispetto a una norma di rango legislativo;
- ogni disposizione recante divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'esercizio / accesso delle attivit? produttive ?, in ogni caso, interpretata ed applicata in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalit? di interesse pubblico generale. In altre parole, non ? legittimo, da parte di una PA, imporre divieti o restrizioni, per analogia, ad attivit? genericamente riconducibili a quella per la quale sussistono divieti legali oppure in modo deduttivo/arbitrario. Qualora sussista una restrizione prevista dalla legge, quindi, deve essere interpretata in modo ragionevolmente e proporzionato al rapporto che vige fra la liberta' di esercizio di impresa e limiti derivanti da possibili danni in ordine alla salute, l?ordine pubblico e altri aspetti di notevole valore sociale;
la' dove fosse in vigore una restrizione all?esercizio dell?attivit? in contrasto con i principi della tutela della concorrenza di cui alle norme sopra richiamate, questa, ad oggi, non sarebbe applicabile, anzi, sarebbe da ritenere tacitamente abrogata. A maggior ragione se la disposizione ostativa fosse contenuta in una norma non avente valore di legge.
-la' dove una norma avente valore di legge imponga un divieto questo deve essere motivato da esigenze aventi un notevole valore di interesse generale, come ad esempio, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la tutela dei principi fondamentali della Costituzione, la salvaguardia della sicurezza, della libert?, della dignit? umana;