Buongiorno a tutti. Lavoro presso l'ufficio commercio di un Comune e spesso facendo le statistiche sul tessuto produttivo, in particolare il commercio fisso, e facendo quindi controlli incrociati tra le visure camerali e le pratiche presentate, trovo dati discordanti. In molti casi riscontro che le società hanno modificato la propria ragione sociale o denominazione sociale(per esempio si sono trasformati da snc a srl o da srl a spa oppure è cambiato il legale rappresentant). E' un problema limitato al commercio fisso e quindi vi chiedo: queste comunicazioni che, evidentemente, sono state presentate alla Camera di Commercio, non dovevano essere presentate anche al Comune via suap? Se la risposta è affermativa sono sanzionabili oppure no? Non riesco a trovare un aggancio normativo nè nel D.Lgs 114/98 nè nella L.R.Veneto n. 50/2012. Il Comune non dovrebbe fare le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011? Se in una società, che gestisce un negozio, i soci cambiano ma al comune non viene presentato nulla, come fa a fare le verifiche dei nuovi entrati? Mi potete aiutare? Grazie a tutti.
riferimento id:57404Alcune leggi regionali affrontano e risolvono il problema obbligando l?esercente a comunicare la variazione della compagine sociale, legale rappresentante e denominazione. Sono ipotesi diverse dal subingresso dato che il soggetto resta quello (la prova del 9 ? l?unicit? del codice fiscale prima e dopo la variazione).
In assenza di una norma che detta l?adempimento (neppure il d.lgs. n. 222/2016 lo prevede) e la relativa sanzione ? impossibile per il SUAP procedere obbligando il soggetto a comunicare una certa variazione. Resta inteso, che nella normale attivit? di controllo, i VVUU possono rilevare che, all?interno dell?assetto aziendale, sono presenti altri soggetti, rispetto a quelli iniziali, sui quali ricade l?obbligo di legge circa il possesso dei requisiti morali. Da qui, procedere al controllo d?ufficio.