Pur in mancanza di una previsione normativa espressa, si ritiene che i diritti reali siano governati da due principi fondamentali:
- [b][b]principio del numero chiuso:[/b][/b] i privati non possono creare diritti reali diversi ed ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti;
-[b]principio di tipicità:[/b] i privati non possono modificare la disciplina legale dei singoli diritti reali tipici.
Si è proposto di rintracciare il fondamento di questi principi in esigenze di ordine pubblico economico, volte ad assicurare la naturale vocazione produttiva della proprietà, vocazione che verrebbe scalfita laddove si consentisse l'esercizio dell'autonomia privata in deroga ai principi di tipicità e del numero chiuso.
A sostegno dei suddetti principi, vengono addotti anche i seguenti argomenti di ordine sistematico:
- articolo 1322 cc il quale riconosce alle parti il potere di dare vita a CONTRATTI ATIPICI in materia di obbligazioni ma non in materia di diritti reali;
- articolo 832 cc secondo cui il proprietario ha il potere di godere e di disporre dei beni nei limiti e con l’osservanza degli obblighi posti dall’ordinamento, se ne deduce che i limiti ai poteri del proprietario sono solo quelli previsti dall’ordinamento.
Ciò nonostante si sono registrati tentativi volti a creare diritti reali atipici, proprio al fine di soddisfare esigenze economiche, massimizzando le potenzialità di sfruttamento economico dei beni, si pensi alla multiproprietà, cessione di cubatura.
La problematica della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali è giunta di recente al vaglio delle Sezioni Unite, le quali si sono espresse sul punto con la sentenza del 17 Dicembre 2020 n. 28972. Si tratta di un arresto che conferma il trend giurisprudenziale maggioritario volto a ritenere ancora saldo il fondamento dei due principi in questione.
http://www.salvisjuribus.it/il-principio-di-tipicita-e-del-numerus-clausus-dei-diritti-reali-nella-recente-giurisprudenza/