Data: 2021-01-23 09:19:40

Concorsi, il sindaco in commissione solo se la prova è nazionale.

La disciplina delle incompatibilità dei commissari dei concorsi pubblici risiede nell'intento di eliminare anche il solo sospetto di condizionamenti nell'assunzione o nell'avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell'ambito politico, sindacale e associativo professionale. [b]Con la sentenza n. 395/2021 il Consiglio di Stato ha chiarito che le incompatibilità non possono tuttavia trovare [/b]un'applicazione meramente formalistica: occorre verificare se la situazione «concreta» sia effettivamente idonea a incidere sul giudizio della commissione. Su queste coordinate il giudice di Palazzo Spada ha quindi concluso che [color=red][b]non è incompatibile con le funzioni di commissario di un concorso nazionale per dirigenti pubblici, la carica di Sindaco in un piccolo Comune con meno di 5mila abitanti, peraltro eletto su una locale lista civica[/b][/color]; in quanto tale priva di un collegamento, certo, con un partito politico nazionale.
La contrapposizione tra diritto alla carica e dovere d'imparzialità
Il Testo unico sul pubblico impiego in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche stabilisce che le commissioni giudicatrici devono essere formate esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La citata disposizione legislativa introduce pertanto alcune condizioni ostative per la scelta dei commissari di concorso. Ciò nonostante trattandosi di normativa che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate va interpretata in maniera strettamente attinente alle finalità perseguite. In altre parole è necessario ponderare due principi cardine: quello dell'imparzialità dell'azione amministrativa e quello della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici. E affinché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, è necessario il ricorso a criteri rigorosi per l'applicazione dei divieti.

Nessuna interpretazione «elastica» delle incompatibilità
A ben vedere la natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude ogni tentativo di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici. [color=red][b]Devono pertanto sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso[/b][/color]. [b]Nondimeno l'incompatibilità può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un collegamento significativo tra l'attività esercitata da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso. Rapporto da cui si possa produrre l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati. In sostanza è necessaria la dimostrazione, tangibile, della possibilità del commissario di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita. E nella vicenda esaminata, alla "cruda" prova dei fatti soli tre candidati erano residenti nel Comune di cui il commissario era Sindaco. Nessuno tuttavia presente alle prove.[/b]

riferimento id:57389

Data: 2021-01-23 15:17:09

Re:Concorsi, il sindaco in commissione solo se la prova è nazionale.

Scusate, ma la sentenza è la 395/ 2021... Sono trascorsi 23 giorni ed il Consiglio di Stato ha prodotto già 395 sentenze? Sicuri?!
Grazie per la risposta

riferimento id:57389

Data: 2021-01-23 17:42:52

Re:Concorsi, il sindaco in commissione solo se la prova è nazionale.


Scusate, ma la sentenza è la 395/ 2021... Sono trascorsi 23 giorni ed il Consiglio di Stato ha prodotto già 395 sentenze? Sicuri?!
Grazie per la risposta
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