Buonasera a tutti
Volevo provare a chiedere info sulle modalit? di corretta compilazione del registro in oggetto.
Nel caso specifico sarebbe per un'autofficina che fa commercio online di auto usate come attivit? secondaria.
Ora, premesso che in ogni riga inserir? numero e data operazione, dati identificativi cliente, natura operazione, descrizione oggetto, compenso e mezzo di pagamento.
Si devono inserire solo le vendite che fa l'autofficina che si intesta il registro? O anche gli acquisti ?(l'officina fa il minipassaggio di propriet? e rivende in sostanza).
In pratica l'autofficina acquister? per rivendere, ma devo limitarmi alle sole operazioni di vendita sul registro?
Tra l'altro, mi viene il dubbio, dovendo fare l'autovidimazione, di dove mettere il timbro ditta per la vidimazione stessa (forse nella colonna DATI IDENTIFICATIVI DEL DESTINATARIO - magari un timbro per pagina in alto - che sembra riservata agli operatori COMPRO ORO).
Grazie.
DAVIDE F.
Posso citarti le disposizioni TULPS pi? calzanti aggiungendo che trovi in commercio registri gi? stampati (se lo fai informatico strutturalo come quelli stampati) che, per prassi, sono accettati dalle forze dell?ordine come conformi alla normativa.
Art. 16 TULPS
[i]In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivit? soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorit? di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalit? informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivit? culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalit? tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto pu? prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.[/i]
Art. 128 TULPS
I[i] fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identit? o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalit? di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identit? nei modi predetti.
[omissis][/i]
Art. 247 Regolamento del TULPS
[i]Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito[/i]
A parere mio, quando un?auto entra in sede va compilato la riga come acquisto da? Quando ? venduta si compila un?altra riga come vendita a? (magari indicando il riferimento della riga in entrata). Se non c'e' mini passaggio, allora, sempre a parere mio, usciamo dal campo del commercio di cose usate e si etra in quello dell?agenzia d?affari: altra abilitazione ex art. 115 tulps e altro registro.
Per l?autovidimazione vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,40894.0.html
Concordo con quanto detto da Mario.
Purtroppo il regolamento ministeriale previsto nel 16 reg tulps sin dal 2001 non ? mai uscito.
Se ? commercio (di cose diverse dai preziosi usati)?> va tenuto il registro 128 tulps (anche se Non pi? riferito al 126 tulps ormai abrogato), vidimato dal Comune o autovidimato (se accettato dal comune).
Se invece vende ?conto terzi? allora ? comunicazione 115 tulps + giornale affari 120 tulps sempre di competenza comunale.
Se fa Entrambe allora avr? scia commercio +registro 128 tulps e comunicazione 115+registro 120 tulps.
Se ritira x rottamazione allora dovr? munirsi anche dello speciale registro degli autodemolitori da 200 pagine vidimato dalla Questura.
Per i ?compro oro? come definiti dal
Dlgs 92/17 vanno tenute le apposite schede per compravendita e permuta di preziosi usati potr? ancora essere usato il registro del 128 ma solo per annotarci le operazioni - su preziosi usati - diverse da compravendita e permuta.
Grazie mille per gli interventi
In questo caso c'? mini passaggio. Non ? attivit? di agenzia, ma acquisto e rivendita a tutti gli effetti.
Concordo sulla modalit? compilazione proposte da Mario.
Buona serata e grazie ancora per la partecipazione.
DAVIDE F.