Ricevuta la richiesta di titolo abilitativo ex art. 17 co. 3 c) LR n. 49/2011, abbiamo provveduto a richiedere pareri a ARPAT e USL. Decorsi 90 g. dall'avvio del procedimento, senza richieste da parte nostra di integrazioni o comunicazioni di diniego/sospensione, il richiedente ci informa che l'impianto radiofonico esistente si intende autorizzato per la maturazione del silenzio assenso previsto dal co. 9 dell'art. 87 D.Lgs. n. 259/03 e smi.
Nel frattempo però ARPAT (in ritardo) ci comunica l'interruzione dell'istruttoria relativa con richiesta di integrazioni in quanto la modulistica presentata risulta incompleta.
Che facciamo????
Grazie e a presto.
Anche a codesti tipo di impianti (radiodiffusione, vedi d.lgs. 177/05) si applicano le procedure di cui al d.lgs. 259/2003.
In via generale, intervenire dopo il formarsi del silenzio assenso, vuol dire procedere in autotutela e tramite comunicazione di avvio procedimento.
Ci sono due considerazioni da fare
La recente giurisprudenza ha chiarito che:
il parere dell’A.R.P.A. è richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2436). (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98.
Stando a questo il titolo è comunque perfezionato, casomai ci sarebbe da curare i rapporti fra ARPAT e privato per l’effettivo avvio, senza revocare il titolo abilitativo.
Il legislatore, però, è intervento nel luglio 2011 aggiungendo che il silenzio si forma anche sul parere ARPAT: [i]le domande si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego [b]o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36[/i] (cioè ARPAT)
[/b]
Detto questo, è ragionevole ritenere che siamo tornati nell’ipotesi dell’autotutela e che la giurisprudenze è stata superata dalla modifica normativa.
Non mi è chiaro se per questo tipo di richieste il Comune deve rilasciare una autorizzazione.
riferimento id:5738Parlavi di procedimento, ho dato per scontato che fosse un procediemento autorizzativo.
A questi impianti si applicano le disposizioni del d.lgs. 259/03 come da pochissimo modificato dal d.lgs. n. 70/2012
Vedi artt. 87 e 87 bis.
Il legislatore è intervenuto chiarendo che anche nel campo delle antenne si applica la SCIA ponendo fine alla dispouta giurisprudenziale che vai TAR avevano prodotto sull'argomento.
Nel tuo caso, dato che la pratica è stata avviata prima della riforma, controlla che cosa ti è giunto. Comunicazione, DIA o richiesta di autorizzazione.
E' giunta una richiesta di autorizzazione per un impianto esistente.
Si è formato il silenzio assenso ex comma 9 art. 87 Dlgs 259/2003 e smi. Tuttavia noi abbiamo una richiesta di integrazioni di Arpat "tardiva".
Premesso che l'ufficio non vuole procedere in autotutela, potremmo comunque richiedere alla società di integrare la pratica e chiudere così il procedimento?
Data l’incertezza giuridica che da sempre caratterizza la materia, puoi affermare che il titolo autorizzatorio si è comunque formato; non ci sono le motivazioni per revocarlo in autotutela dato che da un punto di vista edilizio e localizzativo è conforme alla normativa; che trattasi solo di adeguare l’impianto da un punto di vista radioelettrico al fine di rispettare i limiti di emissione; che l’adeguamento è propedeutico all’avvio effettivo dell’impianto che, formalmente, è già autorizzato ma non attivabile.
Con queste premesse trasmetti l’atto anche ad ARPAT e resti in attesa non di integrazioni procedimentali ma di una risposta da trasmettere ad ARPAT sul rispetto dei valori limite del campo elettrico.
In merito alla stessa pratica, dopo aver comunicato a Arpat e Goap Asl la maturazione del titolo abilitativo per silenzio assenso, ci giunge nota del Goap, che ci informa di non aver mai ricevuto la pratica.
Noi abbiamo le ricevute di accettazione e di consegna della pratica inviata per pec.
Nello specifico ma anche in generale come dobbiamo comportarci?
L'ufficio ha inviato per pec una pratica, ha le ricevute del corretto invio (accettazion e consegna) eppure i destinatari affermano di non avere ricevuto niente.
E' un problema loro o anche "nostro"?
E' un problema loro. Per le procedure relative alla stazioni radio base o simili è competente ARPAT.
e vuoi re-invia la pratica ma la mancata ricezione da parte loro non significa niente da un punto di vsita della regolarità del procedimento.